• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 16 Dicembre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 07/10/2010 (prot.n. 1948/1405 pf 09-10GR/gb)
nei confronti di:
1) Sig. RUGGIERI Marco, calciatore Pol. Dil. CALCIO GRAVINA all’epoca dei fatti;
2) Sigg.ri DI VINCENZO Oronzo e GRAMEGNA Nunzio, rispettivamente dirigente accompagnatore ed
allenatore della Pol. Dil. CALCIO GRAVINA all’epoca dei fatti;
3) POL. DIL. CALCIO GRAVINA, in persona del legale rapp.te p.t.;
per rispondere
1) il Sig. RUGGIERI Marco, della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1, co. 1,
C.G.S., in relazione all’art. 45, co. 1 del C.G.S., per aver preso parte ad una partita del Campionato
Provinciale Giovanissimi, pur essendo squalificato, con il nome di altro calciatore;
2) i Sigg.ri DI VINCENZO Oronzo e GRAMEGNA Nunzio, nelle rispettive qualità, della violazione dei doveri
di lealtà e correttezza di cui all’art. 1, co. 1 del C.G.S., per aver fatto partecipare il proprio calciatore
Ruggieri Marco, con altro nome, ad una partita del Campionato Provinciale Giovanissimi pur essendo
questi squalificato;
3) la POL. DIL. CALCIO GRAVINA, in persona del legale rapp.te p.t., per responsabilità oggettiva, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S., per gli addebiti ascritti ai propri tesserati all’epoca dei
fatti.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 16 Dicembre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 07/10/2010 (prot.n. 1948/1405 pf 09-10GR/gb)
nei confronti di:
1) Sig. RUGGIERI Marco, calciatore Pol. Dil. CALCIO GRAVINA all’epoca dei fatti;
2) Sigg.ri DI VINCENZO Oronzo e GRAMEGNA Nunzio, rispettivamente dirigente accompagnatore ed
allenatore della Pol. Dil. CALCIO GRAVINA all’epoca dei fatti;
3) POL. DIL. CALCIO GRAVINA, in persona del legale rapp.te p.t.;
per rispondere
1) il Sig. RUGGIERI Marco, della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1, co. 1,
C.G.S., in relazione all’art. 45, co. 1 del C.G.S., per aver preso parte ad una partita del Campionato
Provinciale Giovanissimi, pur essendo squalificato, con il nome di altro calciatore;
2) i Sigg.ri DI VINCENZO Oronzo e GRAMEGNA Nunzio, nelle rispettive qualità, della violazione dei doveri
di lealtà e correttezza di cui all’art. 1, co. 1 del C.G.S., per aver fatto partecipare il proprio calciatore
Ruggieri Marco, con altro nome, ad una partita del Campionato Provinciale Giovanissimi pur essendo
questi squalificato;
3) la POL. DIL. CALCIO GRAVINA, in persona del legale rapp.te p.t., per responsabilità oggettiva, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S., per gli addebiti ascritti ai propri tesserati all’epoca dei
fatti.
FATTO
Con nota del 16/3/2010, prot.n. 358/VT, il Presidente del C.R. Puglia trasmetteva alla Procura Federale
l’esposto della Società A.S.D. Amici del Calcio di Gravina di Puglia del 14.3.2010, con cui si segnalava un
presunto illecito sportivo nella gara del Campionato Provinciale Giovanissimi, gir. D, tra Calcio Gravina e
Pellegrino Sport, disputatasi a Gravina il 14.2.2010.
Disposte ed espletate dal collaboratore della Procura Federale le relative indagini, con il su citato atto del
07/10/2010, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione i sigg.ri RUGGIERI Marco, DI VINCENZO
Oronzo, GRAMEGNA Nunzio e la Pol. Dil. CALCIO GRAVINA per rispondere delle violazioni e degli addebiti
loro contestati.
Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, con racc. a.r. dell’11/11/2010, la Commissione Disciplinare
Territoriale Puglia disponeva la convocazione delle parti innanzi sé per l’audizione del 29/11/2010. In tale sede
nessuno compariva per i deferiti. Era, invece, presente l’Avv. Paolo MORMANDO per la Procura.
Apertosi il dibattimento la Commissione dava lettura delle note difensive che il Presidente p.t. della Società
deferita, Sig. Dibenedetto Giovanni, aveva fatto pervenire con raccomandata del 19.11.2010.
Successivamente l’Avv. MORMANDO chiedeva accogliersi il deferimento e, per l’effetto:
a) squalificarsi il calciatore RUGGIERI Marco per mesi 8;
b) punirsi il Dirigente accompagnatore Di VINCENZO Oronzo con mesi 12 d’inibizione e l’ammenda di €
500,00;
c) punirsi l’allenatore GRAMEGNA Nunzio con mesi 12 di squalifica e l’ammenda di € 500,00;
d) penalizzarsi la POL. DIL. CALCIO GRAVINA con tre punti nella corrente stagione sportiva del Campionato
Provinciale Giovanissimi e comminarsi l’ammenda di € 1000,00. Successivamente la Procura precisava la
domanda e chiedeva comminarsi la sola ammenda per l’importo più elevato di € 2000,00 avendo
riscontrato che la Soc. CALCIO GRAVINA, nella corrente S.S. non parteciperà al Campionato Provinciale
Giovanissimi.
La Commissione procedeva ad accertare se, come dichiarato dal Presidente Dibenedetto, il dirigente e
l’allenatore deferiti fossero stati esclusi dal sodalizio, acquisendo d’ufficio copia conforme dell’Elenco
dell’Organico della POL. DIL. CALCIO GRAVINA. Da tale documento era possibile evincere la non
rispondenza a verità dell’argomento defensionale prospettato dal legale rappresentante della Società deferita
risultando, sia il DI VINCENZO, che il GRAMEGNA, attualmente ancora in organico.
Chiuso il dibattimento la Commissione si riservava.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame incrociato della prova documentale (provvedimento di squalifica del calciatore Ruggieri Marco
pubblic. su C.U. FIGC LND, Deleg. Prov. Bari, n. 27/2010; distinta di gara; atto di autenticazione di foto a
nome Cirasola Beniamino) e di quella orale (in cui il sig. Marco Ruggieri ha reso confessione, il Di Vincenzo
ed il Gramegna hanno dichiarato di aver fatto partecipare il loro calciatore sotto altro nome, mentre Cirasola
Salvatore –esercente la patria potestà sul minore Cirasola Beniamino- ha confermato che il proprio figliolo
non ha partecipato alla gara del Campionato Prov.le Giovanissimi nelle fila del Calcio Gravina il 14.2.2010)
Comunicato Ufficiale n. 40 - pag. 48 di 50
l’atto di deferimento si rivela fondato e meritevole di accoglimento con una diversa graduazione delle sanzioni
richieste.
E’ accertata la particolare gravità della condotta posta in essere dai predetti dirigenti, con l’assenso del
calciatore, per consentirne la partecipazione alla gara indicata sotto altra identità, così eludendo l’applicazione
del provvedimento di squalifica. Non è, di contro, veritiera l’affermazione del Presidente p.t. della POL. DIL.
CALCIO GRAVINA di aver allontanato dal sodalizio i prefati dirigente accompagnatore ed allenatore che
risultano organici alla Società anche nella presente stagione sportiva come accertato d’ufficio.
La sanzione va, tuttavia, graduata per ciò che riguarda la componente pecuniaria al fatto illecito accertato.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale per la Puglia, sciogliendo la riserva, condanna:
a) il sig. RUGGIERI Marco a mesi 8 di squalifica;
b) il sig. DI VINCENZO Oronzo a mesi 12 di inibizione ed € 400,00 di ammenda;
c) il sig. GRAMEGNA Nunzio a mesi 12 di squalifica e € 400,00 di ammenda;
d) la POL. DIL. CALCIO GRAVINA, in persona del suo legale repp.te p.t., ad € 1500,00 di ammenda;
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promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 07/10/2010 (prot.n. 1948/1405 pf 09-10GR/gb)
nei confronti di:
1) Sig. RUGGIERI Marco, calciatore Pol. Dil. CALCIO GRAVINA all’epoca dei fatti;
2) Sigg.ri DI VINCENZO Oronzo e GRAMEGNA Nunzio, rispettivamente dirigente accompagnatore ed
allenatore della Pol. Dil. CALCIO GRAVINA all’epoca dei fatti;
3) POL. DIL. CALCIO GRAVINA, in persona del legale rapp.te p.t.;
per rispondere
1) il Sig. RUGGIERI Marco, della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1, co. 1,
C.G.S., in relazione all’art. 45, co. 1 del C.G.S., per aver preso parte ad una partita del Campionato
Provinciale Giovanissimi, pur essendo squalificato, con il nome di altro calciatore;
2) i Sigg.ri DI VINCENZO Oronzo e GRAMEGNA Nunzio, nelle rispettive qualità, della violazione dei doveri
di lealtà e correttezza di cui all’art. 1, co. 1 del C.G.S., per aver fatto partecipare il proprio calciatore
Ruggieri Marco, con altro nome, ad una partita del Campionato Provinciale Giovanissimi pur essendo
questi squalificato;
3) la POL. DIL. CALCIO GRAVINA, in persona del legale rapp.te p.t., per responsabilità oggettiva, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S., per gli addebiti ascritti ai propri tesserati all’epoca dei
fatti."