COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 16 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.P.D. GIOVENTÙ CAMPI – A.S.D. SAN VITO del 21 Novembre 2010. (Reclamo della A.P.D. GIOVENTÙ CAMPI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per ammenda di € 600,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 25 Novembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 16 Dicembre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara: A.P.D. GIOVENTÙ CAMPI – A.S.D. SAN VITO del 21 Novembre 2010. (Reclamo della A.P.D.
GIOVENTÙ CAMPI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della
società per ammenda di € 600,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 25 Novembre
2010 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
considerato che non è revocabile in dubbio la presenza degli estranei in campo appartenenti tuttavia alla
società A.P.D. GIOVENTÙ CAMPI, che, a fine gara, hanno insultato e ingiuriato l’arbitro della gara citata;
ritenuto tuttavia che la sanzione da irrogare, tenuto conto della recidiva contestata del 9/11/2010, può
essere contenuta nell’ammenda di € 400,00
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi a € 400 l’ammenda inflitta alla società A.P.D. GIOVENTÙ CAMPI;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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