COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 16 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: A.S.D. B.S. SOCCER TEAM MONOPOLI – A.C. NUOVA CALCIO PARADISO del 14 Novembre 2010. (Reclamo della società A.S.D. B.S. SOCCER TEAM MONOPOLI per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Puglia comportante l’ammenda di € 700,00, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 34 del 18 Novembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 16 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: A.S.D. B.S. SOCCER TEAM MONOPOLI - A.C. NUOVA CALCIO PARADISO del 14 Novembre 2010. (Reclamo della società A.S.D. B.S. SOCCER TEAM MONOPOLI per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Puglia comportante l’ammenda di € 700,00, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 34 del 18 Novembre 2010 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; premesso e considerato che il direttore di gara non ha potuto identificare l’aggressore che al termine dell’incontro, in prossimità dello spogliatoio, lo ha colpito in volto con un violento schiaffo; che ciò nonostante l’A.S.D. B.S.S.T. Monopoli risponde, quale società ospitante, del fatto illecito sopra descritto ai sensi dell’art. 4, co. 4, C.G.S., a mente del quale “Le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti”; che, tuttavia, meritano di essere seriamente valutate le attenuanti a favore della ricorrente che ha chiesto ed ottenuto la presenza di due carabinieri quale F.P. durante l’incontro ed ha, poi, prontamente bloccato l’aggressore (successivamente scappato) ed ha chiesto l’intervento dei Carabinieri della locale Stazione a fine gara; che è verosimile ritenere l’assenza in capo ai tesserati ed ai tifosi della B.S. Soccer Team Monopoli di motivi di “astio” verso il direttore di gara, atteso il risultato favorevole dell’incontro e le modalità del suo svolgimento quali risultanti dal referto e dal supplemento; tutto ciò premesso e considerato, in parziale accoglimento del gravame, DELIBERA 1) ridursi ad € 200,00 l’ammenda comminata dal Giudice di prime cure all’A.S.D. B.S. SOCCER TEAM MONOPOLI; 2) non addebitarsi alcuna tassa atteso l’esito del reclamo.
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