COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 16 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: A.S.D. CASTELLANA – A.S.D. ESPERIA del 28 Novembre 2010. (Reclamo del Sig. ERNESTO MESTO, Tecnico tesserato per la società A.S.D. ESPERIA, preannunciato il 3/12/2010, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Puglia comportante la squalifica fino al 2/2/2011, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 37 del 2 Dicembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 16 Dicembre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Gara: A.S.D. CASTELLANA - A.S.D. ESPERIA del 28 Novembre 2010. (Reclamo del Sig. ERNESTO
MESTO, Tecnico tesserato per la società A.S.D. ESPERIA, preannunciato il 3/12/2010, per la riforma della
decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Puglia comportante la squalifica fino al 2/2/2011, di
cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 37 del 2 Dicembre 2010 del Comitato Regionale
Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali, trasmessi al reclamante che ne ha fatto richiesta;
letto il reclamo come sopra proposto;
premesso e considerato
che il Sig. Mesto a fine gara, in reazione, spingeva il massaggiatore dell’A.S.D. Castellana, senza farlo
cadere;
che la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure va graduata e ridotta sino al 10.1.2011, in considerazione
della circostanza aggravante rappresentata dal comportamento in reazione e della reale entità della
condotta, risoltasi in una spinta priva di particolari conseguenze (sebbene deprecabile);
tutto ciò premesso e considerato, in parziale accoglimento del reclamo ed in parziale riforma della decisione
gravata,
DELIBERA
1) ridursi a tutto il 10.1.2011 la sanzione della squalifica inflitta al sig. Mesto Ernesto;
2) restituirsi la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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