COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 16 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Gara: A.S.D. CAPO DI LEUCA – A.S.D. COPERTINO del 14 Novembre 2010. (Reclamo della società A.S.D. COPERTINO per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Puglia comportante l’ammenda di € 100,00, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 34 del 18 Novembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 16 Dicembre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
Gara: A.S.D. CAPO DI LEUCA - A.S.D. COPERTINO del 14 Novembre 2010. (Reclamo della società
A.S.D. COPERTINO per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Puglia
comportante l’ammenda di € 100,00, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 34 del 18
Novembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
premesso e considerato
che il direttore di gara ha solo riscontrato il danneggiamento della doccia nello spogliatoio dedicato alla
Società ospite, ma non ha assistito al fatto, né ha potuto identificare l’autore;
nella stessa giornata, sullo stesso campo, prima della partita in questione, si sono svolti altri incontri;
che, pertanto, non sussistono neppure indizi gravi, precisi e concordanti per affermare la responsabilità
dell’A.S.D. Copertino;
tutto ciò premesso e considerato, in accoglimento del reclamo,
DELIBERA
1) annullarsi la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. del C.R.P.-L.N.D. n. 34/2010 e,
per l’effetto, dichiararsi non dovuta alcuna ammenda da parte della Società istante;
non addebitarsi alcuna tassa atteso l’esito del reclamo.
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