COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 16 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Gara: A.S.D. CAPO DI LEUCA – A.S.D. COPERTINO del 14 Novembre 2010. (Reclamo della società A.S.D. COPERTINO per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Puglia comportante l’ammenda di € 100,00, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 34 del 18 Novembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 16 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Gara: A.S.D. CAPO DI LEUCA - A.S.D. COPERTINO del 14 Novembre 2010. (Reclamo della società A.S.D. COPERTINO per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Puglia comportante l’ammenda di € 100,00, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 34 del 18 Novembre 2010 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; premesso e considerato che il direttore di gara ha solo riscontrato il danneggiamento della doccia nello spogliatoio dedicato alla Società ospite, ma non ha assistito al fatto, né ha potuto identificare l’autore; nella stessa giornata, sullo stesso campo, prima della partita in questione, si sono svolti altri incontri; che, pertanto, non sussistono neppure indizi gravi, precisi e concordanti per affermare la responsabilità dell’A.S.D. Copertino; tutto ciò premesso e considerato, in accoglimento del reclamo, DELIBERA 1) annullarsi la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. del C.R.P.-L.N.D. n. 34/2010 e, per l’effetto, dichiararsi non dovuta alcuna ammenda da parte della Società istante; non addebitarsi alcuna tassa atteso l’esito del reclamo.
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