COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 30 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. NORBA CONVERSANO – A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA del 12 Dicembre 2010. (Reclamo della società A.S.D. NORBA CONVERSANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei dirigenti COLAGRANDE BARTOLOMEO e CHIAIA VITO e del calciatore SERRANO GENNARO, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 16 Dicembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 30 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. NORBA CONVERSANO - A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA del 12 Dicembre 2010. (Reclamo della società A.S.D. NORBA CONVERSANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei dirigenti COLAGRANDE BARTOLOMEO e CHIAIA VITO e del calciatore SERRANO GENNARO, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 16 Dicembre 2010 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; considerato che, ai sensi dell’art. 45, punto 3, lettera B del Codice di Giustizia Sportiva, il provvedimento disciplinare a carico del dirigente CHIAIA VITO non è impugnabile per cui va dichiarato inammissibile; considerato che adeguata al comportamentoantisportivo del dirigente COLAGRANDE BARTOLOMEO si appalesa la sanzione inflitta dal Primo Giudice; rilevato, altresì, che altrettanto adeguata e non meritevole di modifica si appalesa la sanzione inflitta dal Primo Giudice al calciatore SERRANO GENNARO; P.Q.M. DELIBERA − dichiararsi inammissibile il reclamo proposto per il dirigente CHIAIA VITO e confermarsi nel resto le impugnate decisioni; − addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società.
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