COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 5 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Gara: U.S.D. LUCERA CALCIO – G.S. S. PIO X del 28 Novembre 2010. (Reclamo della società G.S. S. PIO X, per l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Puglia recante la squalifica del Sig. FERRO GIOVANNI, allenatore, fino al 2/2/2011, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 37 del 2 Dicembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 5 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Gara: U.S.D. LUCERA CALCIO - G.S. S. PIO X del 28 Novembre 2010. (Reclamo della società G.S. S. PIO X, per l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Puglia recante la squalifica del Sig. FERRO GIOVANNI, allenatore, fino al 2/2/2011, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 37 del 2 Dicembre 2010 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo come sopra proposto; premesso e considerato − che il comportamento tenuto dal Sig. Ferro va ricondotto nell’ambito di uno sfogo personale comunque eclatante e “non ortodosso”, altresì consistito in un tentativo di ingresso in campo non autorizzato (e null’altro); − che il predetto allenatore non ha inteso rivolgere parole ingiuriose o volgari all’arbitro; − che, partanto, la sanzione va adeguata al fatto e conseguentemente ridotta. Tutto ciò premesso e considerato, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA a) riformarsi la decisione di prime cure e, per l’effetto, ridursi la squalifica inflitta al Sig. Ferro Giovanni fino a tutto l’8 Gennaio 2011; b) non addebitarsi la tassa atteso l’esito del gravame.
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