COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 13 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: U.S.D. SAN SEVERO – A.S.D. CANOSA del 28 Novembre 2010. (Reclamo della U.S.D. SAN SEVERO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo 1 giornata a porte chiuse e l’ammenda di € 800,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 2 Dicembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 13 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: U.S.D. SAN SEVERO – A.S.D. CANOSA del 28 Novembre 2010. (Reclamo della U.S.D. SAN SEVERO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo 1 giornata a porte chiuse e l’ammenda di € 800,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 2 Dicembre 2010 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; rilevato che il ricorso avverso la squalifica del campo di gioco per una giornata effettiva non è impugnabile ai sensi dell’art. 45 punto 3 lettera C del Codice di Giustizia Sportiva; considerato, altresì, che la sanzione dell’ammenda di € 800,00 può essere ridotta a € 500,00 sulla base delle risultanze degli atti ufficiali per le ragioni addotte dalla reclamante P.Q.M. D E L I B E R A dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società SAN SEVERO per la squalifica del campo per 1 giornata (già scontata); ridursi a € 500,00 l’ammenda a carico della stessa società; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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