COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 13 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: U.S.D. SAN SEVERO – A.S.D. CANOSA del 28 Novembre 2010. (Reclamo della U.S.D. SAN SEVERO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo 1 giornata a porte chiuse e l’ammenda di € 800,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 2 Dicembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 13 Gennaio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara: U.S.D. SAN SEVERO – A.S.D. CANOSA del 28 Novembre 2010. (Reclamo della U.S.D. SAN
SEVERO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la
squalifica del campo 1 giornata a porte chiuse e l’ammenda di € 800,00 di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 37 del 2 Dicembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
rilevato che il ricorso avverso la squalifica del campo di gioco per una giornata effettiva non è impugnabile
ai sensi dell’art. 45 punto 3 lettera C del Codice di Giustizia Sportiva;
considerato, altresì, che la sanzione dell’ammenda di € 800,00 può essere ridotta a € 500,00 sulla base
delle risultanze degli atti ufficiali per le ragioni addotte dalla reclamante
P.Q.M.
D E L I B E R A
dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società SAN SEVERO per la squalifica del campo per 1
giornata (già scontata);
ridursi a € 500,00 l’ammenda a carico della stessa società;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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