COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 13 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: F.C. OTRANTO – A.S.D. CARMIANO del 28 Novembre 2010. (Reclamo della A.S.D. CARMIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 16 Dicembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 13 Gennaio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara: F.C. OTRANTO - A.S.D. CARMIANO del 28 Novembre 2010. (Reclamo della A.S.D. CARMIANO in
opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato
della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 16 Dicembre 2010 del Comitato
Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
lette le controdeduzioni trasmesse dalla società F.C. OTRANTO;
rilevato che dagli elementi acquisiti è risultato che il calciatore n. 3 ELIA Federico della società F.C.
OTRANTO è stato sostituito con il calciatore n. 13 DE IACO Andrea della stessa società e non anche con
il n. 15 MONTINARO Domenico, erroneamente riportato dall’arbitro sul modulo riepilogativo consegnato ad
entrambe le società subito dopo la gara;
ritenuto pertanto che durante tutto il corso della gara succitata hanno costantemente partecipato tre
calciatori juniores della società F.C. OTRANTO così come previsto dalle norme vigenti
considerato che il reclamo proposto dalla società A.S.D. CARMIANO nonn ha trovato fondamento alcuno
P.Q.M.
D E L I B E R A
respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. CARMIANO e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul
conto della stessa.
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