COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 13 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: F.C. OTRANTO – A.S.D. CARMIANO del 28 Novembre 2010. (Reclamo della A.S.D. CARMIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 16 Dicembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 13 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: F.C. OTRANTO - A.S.D. CARMIANO del 28 Novembre 2010. (Reclamo della A.S.D. CARMIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 16 Dicembre 2010 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; lette le controdeduzioni trasmesse dalla società F.C. OTRANTO; rilevato che dagli elementi acquisiti è risultato che il calciatore n. 3 ELIA Federico della società F.C. OTRANTO è stato sostituito con il calciatore n. 13 DE IACO Andrea della stessa società e non anche con il n. 15 MONTINARO Domenico, erroneamente riportato dall’arbitro sul modulo riepilogativo consegnato ad entrambe le società subito dopo la gara; ritenuto pertanto che durante tutto il corso della gara succitata hanno costantemente partecipato tre calciatori juniores della società F.C. OTRANTO così come previsto dalle norme vigenti considerato che il reclamo proposto dalla società A.S.D. CARMIANO nonn ha trovato fondamento alcuno P.Q.M. D E L I B E R A respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. CARMIANO e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della stessa.
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