COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 13 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. SPORT NOCI – A.S.D. EAGLES TRIGGIANO del 28 Novembre 2010. (Reclamo della A.S.D. SPORT NOCI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 300,00 e inibizione allenatore PERILLO Michele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 2 Dicembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 13 Gennaio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. SPORT NOCI – A.S.D. EAGLES TRIGGIANO del 28 Novembre 2010. (Reclamo della A.S.D.
SPORT NOCI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società
per l’ammenda di € 300,00 e inibizione allenatore PERILLO Michele di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 37 del 2 Dicembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
considerato che il lancio di pietre verso l’arbitro, senza conseguenze, così come motivato dal primo
giudice può essere punito con l’ammenda di € 200,00;
ritenuto che quanto dedotto dalla reclamante ai fini della inibizione dell’allenatore PERILLO Michele non ha
trovato conferma, ma ampia smentita, negli atti ufficiali e dalle indagini svolte per cui non merita modifica
alcuna la sanzione inflitta dal primo giudice, che va confermata
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi a € 200,00 l’ammenda a carico della società A.S.D. SPORT NOCI, confermando nel resto le
impugnate decisioni;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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