• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 13 Gennaio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
Gara: A.S.D. VIRTUS CASTELLANA – ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO del 12 Dicembre 2010. (Reclamo
della ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 250,00 e squalifica calciatori RANIERI Roberto, DONVITO
Leonardo, MELE Vincenzo e DI COSMO Antonello di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 23
del 16 Dicembre 2010 della Delegazione Provinciale di Bari).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 13 Gennaio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
Gara: A.S.D. VIRTUS CASTELLANA - ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO del 12 Dicembre 2010. (Reclamo
della ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 250,00 e squalifica calciatori RANIERI Roberto, DONVITO
Leonardo, MELE Vincenzo e DI COSMO Antonello di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 23
del 16 Dicembre 2010 della Delegazione Provinciale di Bari).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
ritenuto che è risultato confermato il comportamento estremamente grave, antisportivo e violento del
calciatore RANIERI Roberto che va punito con la squalifica fino al 31/12/2014;
ritenuto altresì il comportamento violento del calciatore DONVITO Leonardo, sulla base delle precisazioni
fornite dall’arbitro, punibile con la squalifica fino al 31/12/2012;
ritenuto altresì il comportamento antisportivo e violento del calciatore MELE Vincenzo punibile con la
squalifica fino al 30/6/2012;
considerato, da ultimo, che il calciatore DI COSMO Antonello si è reso responsabile di comportamento
fortemente irriguardoso e antisportivo nei confronti dell’arbitro per cui adeguata ai fatti occorsi si appalesa
la squalifica fino al 30/6/2011;
considerato che va revocata l’ammenda di € 250,00 dal momento che la individuazione e le punizioni dei
succitati tesserati, non consente l’applicazione di ulteriori sanzioni nei confronti della società reclamante,
alla quale non può addebitarsi il comportamento omissivo contestato dal primo giudice
P.Q.M.
D E L I B E R A
revocarsi l’ammenda di € 250,00 a carico della società ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO;
ridursi al 31/12/2014 la squalifica inflitta al calciatore RANIERI Roberto;
ridursi al 31/12/2012 la squalifica inflitta al calciatore DONVITO Leonardo;
ridursi al 30/06/2012 la squalifica inflitta al calciatore MELE Vincenzo;
ridursi al 30/06/2011 la squalifica inflitta al calciatore DI COSMO Antonello;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
Gara: A.S.D. VIRTUS CASTELLANA – ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO del 12 Dicembre 2010. (Reclamo
della ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 250,00 e squalifica calciatori RANIERI Roberto, DONVITO
Leonardo, MELE Vincenzo e DI COSMO Antonello di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 23
del 16 Dicembre 2010 della Delegazione Provinciale di Bari)."