COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 13 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. VIRTUS CASTELLANA – ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO del 12 Dicembre 2010. (Reclamo della ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 250,00 e squalifica calciatori RANIERI Roberto, DONVITO Leonardo, MELE Vincenzo e DI COSMO Antonello di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 16 Dicembre 2010 della Delegazione Provinciale di Bari).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 13 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. VIRTUS CASTELLANA - ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO del 12 Dicembre 2010. (Reclamo della ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 250,00 e squalifica calciatori RANIERI Roberto, DONVITO Leonardo, MELE Vincenzo e DI COSMO Antonello di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 16 Dicembre 2010 della Delegazione Provinciale di Bari). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; ritenuto che è risultato confermato il comportamento estremamente grave, antisportivo e violento del calciatore RANIERI Roberto che va punito con la squalifica fino al 31/12/2014; ritenuto altresì il comportamento violento del calciatore DONVITO Leonardo, sulla base delle precisazioni fornite dall’arbitro, punibile con la squalifica fino al 31/12/2012; ritenuto altresì il comportamento antisportivo e violento del calciatore MELE Vincenzo punibile con la squalifica fino al 30/6/2012; considerato, da ultimo, che il calciatore DI COSMO Antonello si è reso responsabile di comportamento fortemente irriguardoso e antisportivo nei confronti dell’arbitro per cui adeguata ai fatti occorsi si appalesa la squalifica fino al 30/6/2011; considerato che va revocata l’ammenda di € 250,00 dal momento che la individuazione e le punizioni dei succitati tesserati, non consente l’applicazione di ulteriori sanzioni nei confronti della società reclamante, alla quale non può addebitarsi il comportamento omissivo contestato dal primo giudice P.Q.M. D E L I B E R A revocarsi l’ammenda di € 250,00 a carico della società ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO; ridursi al 31/12/2014 la squalifica inflitta al calciatore RANIERI Roberto; ridursi al 31/12/2012 la squalifica inflitta al calciatore DONVITO Leonardo; ridursi al 30/06/2012 la squalifica inflitta al calciatore MELE Vincenzo; ridursi al 30/06/2011 la squalifica inflitta al calciatore DI COSMO Antonello; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it