COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 13 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Gara: U.S. PRO INTER – A.S.D. CAPURSO del 28 Novembre 2010. (Reclamo della società U.S. PRO INTER, per l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Puglia recante le squalifiche dei calciatori STRISCIUGLIO SIGISMONDO, fino al 2/12/2012, e BELLOMO ALESSIO, fino al 2/12/2011, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 37 del 2 Dicembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 13 Gennaio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
Gara: U.S. PRO INTER - A.S.D. CAPURSO del 28 Novembre 2010. (Reclamo della società U.S. PRO
INTER, per l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Puglia recante le
squalifiche dei calciatori STRISCIUGLIO SIGISMONDO, fino al 2/12/2012, e BELLOMO ALESSIO, fino al
2/12/2011, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 37 del 2 Dicembre 2010 del Comitato
Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali,
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
RILEVATO
1. che dall’Istruttoria espletata si è avuta la conferma del comportamento oltraggioso e violento del calciatore
della U.S. PRO INTER, STRISCIUGLIO SIGISMONDO, nei confronti dei due calciatori avversari
(CARELLA - NITTI), terminato solo per il pronto intervento dei dirigenti di entrambe le squadre;
2. che, per quanto concerne il calciatore BELLOMO ALESSIO l’Istruttoria ha escluso una partecipazione
attiva e violenta al comportamento dello STRISCIUGLIO, ma solo un “tentativo” di partecipazione alla rissa
sventato dal ridetto intervento dei dirigenti delle due squadre;
Tutto ciò premesso e ritenuto, in accoglimento del reclamo come innanzi proposto:
DELIBERA
a) Ridursi la sanzione comminata dal Primo Giudice nei confronti del calciatore STRISCIUGLIO
SIGISMONDO, a squalifica fino a tutto il 2 maggio 2012;
b) Ridursi la sanzione inflitta dal Primo Giudice nei confronti del calciatore BELLOMO ALESSIO, a squalifica
fino a tutto il 2 maggio 2011.
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