COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 13 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: U.S. PRO INTER – A.S.D. CAPURSO del 28 Novembre 2010. (Reclamo della società A.S.D. CAPURSO, per l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Puglia recante la squalifica del calciatore CARELLA NICCOLO’, fino al 2/5/2011, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 37 del 2 Dicembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 13 Gennaio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: U.S. PRO INTER - A.S.D. CAPURSO del 28 Novembre 2010. (Reclamo della società A.S.D.
CAPURSO, per l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Puglia recante
la squalifica del calciatore CARELLA NICCOLO’, fino al 2/5/2011, di cui alla delibera pubblicata sul
Comunicato Ufficiale n° 37 del 2 Dicembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali,
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
udito il rappresentante della ricorrente;
RILEVATO
1. che dall’Istruttoria espletata è emerso che il calciatore dell’A.S.D. CAPURSO, CARELLA NICCOLO’, abbia
cercato, col suo intervento, di impedire che il calciatore STRISCIUGLIO della U.S. PRO INTER
continuasse a colpire il suo compagno di squadra, NITTI DANILO;
2. che pertanto nessuna colpa può imputarsi al CARELLA per quello che può evidenziarsi solo come un
intervento di protezione e difesa di un proprio compagno di squadra (NITTI DANILO) indifeso, subendo, a
sua volta, la violenza dello STRISCIUGLIO;
Comunicato Ufficiale n. 44 - pag. 67 di 68
3. che il suo comportamento può aver ingannato, in un primo momento, l’arbitro, data la velocità ed il
susseguirsi degli eventi, il che è stato poi chiarito in sede di supplemento di rapporto da parte del direttore
di gara;
Tutto ciò premesso e ritenuto, in accoglimento del reclamo come innanzi proposto:
DELIBERA
a) Revocarsi la delibera di condanna inflitta dal Primo Giudice a carico del calciatore CARELLA NICCOLO’,
perché esente da colpe;
b) Non addebitarsi la tassa visto l’esito del reclamo.
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