COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 13 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE CAMPIONATO LOCALE ALLIEVI Gara: A.S.D. SAN GIOVANNI BOSCO – U.S. POLISPORTIVA GIOVANILE ACQUARICA del 4 Dicembre 2010. (Reclamo della società U.S. POLISPORTIVA GIOVANILE ACQUARICA, in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Puglia a carico della Società reclamante nonché dell’allenatore PIZZOLANTE DIEGO e del Dott. SBARRO GIANCARLO, inibiti fino al 31 Gennaio 2011, cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 23 del 9 Dicembre 2010 della Delegazione Distrettuale di Maglie).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 13 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE CAMPIONATO LOCALE ALLIEVI Gara: A.S.D. SAN GIOVANNI BOSCO - U.S. POLISPORTIVA GIOVANILE ACQUARICA del 4 Dicembre 2010. (Reclamo della società U.S. POLISPORTIVA GIOVANILE ACQUARICA, in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Puglia a carico della Società reclamante nonché dell’allenatore PIZZOLANTE DIEGO e del Dott. SBARRO GIANCARLO, inibiti fino al 31 Gennaio 2011, cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 23 del 9 Dicembre 2010 della Delegazione Distrettuale di Maglie). Esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo come sopra proposto; sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto; RILEVATO 1. che l’Istruttoria espletata ha confermato tutte le infrazioni contestate agli incolpati; 2. che l’arbitro, in sede di interrogatorio, non ha avuto dubbio alcuno sull’identità degli incolpati stessi ed in particolare del Sig. Diego Pizzolante così come riscontrata ed accertata durante le due fasi distinte dell’evento in esame; 3. che tuttavia la sanzione inflitta dal Primo Giudice si appalesa meritevole di una riduzione per meglio adeguarla alla reale entità delle infrazioni commesse e contestate; Tutto ciò premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo come innanzi proposto: DELIBERA a) ridurre la sanzione comminata dal Primo Giudice, al Sig. PIZZOLANTE DIEGO e al Dott. SBARRO GIANCARLO, ad inibizione fino a tutto il 15 Gennaio 2011; b) confermarsi nel resto la delibera impugnata; c) non addebitarsi la tassa atteso l’esito del reclamo.
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