COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 20 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: U.S.D. GARGANO CALCIO MARCONI – NUOVA DAUNIA del 19 Dicembre 2010. (Reclamo della U.S.D. GARGANO CALCIO MARCONI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per ammenda di € 500,00 e squalifica calciatore LANNUNZIATA Mario di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 23 Dicembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 20 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: U.S.D. GARGANO CALCIO MARCONI – NUOVA DAUNIA del 19 Dicembre 2010. (Reclamo della U.S.D. GARGANO CALCIO MARCONI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per ammenda di € 500,00 e squalifica calciatore LANNUNZIATA Mario di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 23 Dicembre 2010 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; considerato che, a fine gara, al rientro negli spogliatoi alcuni sostenitori locali hanno solo minacciato l’arbitro senza alcun seguito di violenza per cui più adeguata si appalesa la riduzione dell’ammenda a € 300,00; considerato altresì che il calciatore LANNUNZIATA Mario ha assunto nei confronti dell’arbitro un comportamento meramente antisportivo e non anche violento e minaccioso, ancorchè gravemente irriguardoso, per cui più adeguata si appalesa la squalifica fino al 15/2/2011 P.Q.M. D E L I B E R A ridursi l’ammenda a carico della società U.S.D. GARGANO CALCIO MARCONI a € 300,00; ridursi la squalifica la squalifica al calciatore LANNUNZIATA Mario al 15/2/2011; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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