COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 20 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: SAN MARZANO – A.S.D. SQUINZANO 2006 F.C. del 12 Dicembre 2010. (Reclamo della A.S.D. SQUINZANO 2006 F.C. in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 23 Dicembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 20 Gennaio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara: SAN MARZANO - A.S.D. SQUINZANO 2006 F.C. del 12 Dicembre 2010. (Reclamo della A.S.D.
SQUINZANO 2006 F.C. in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della
società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 23 Dicembre
2010 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che dalla documentazione ufficiale acquisita presso gli organi istituzionali della FIGC è risultato che
il calciatore BISCOSI Antonio è nato il 10/7/1991 per cui ha legittimamente partecipato alla gara su citata in
qualità di calciatore Juniores e che erroneamente è stato indicato nella distinta dei calciatori con la data di
nascita 14/7/1981 anziché quella del 14/7/1991, così incorrendo la società in un mero errore materiale di
trascrizione;
ritenuto pertanto che, il provvedimento del primo giudice (nel presupposto che il calciatore BISCOSI
Antonio fosse nato il 14/7/1981 e non così come ufficialmente accertato nato il 17/7/1991) va rettificato
sulla base degli elementi ufficiali acquisiti al processo per cui va ripristinato il risultato conseguito sul
campo di 1 - 1
P.Q.M.
D E L I B E R A
accogliere il reclamo proposto dalla società A.S.D. SQUINZANO 2006 F.C. e per l’effetto ripristinare il risultato
di 1 - 1 conseguito sul campo;
non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
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