COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 20 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES Gara: OMNIA BITONTO – POL. GIOVINAZZO del 18 Dicembre 2010. (Reclamo della POL. GIOVINAZZO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo per il risultato della gara e squalifica calciatore DE PALO Gianluca di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 24 del 23 Dicembre 2010 della Delegazione Provinciale di Bari).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 20 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES Gara: OMNIA BITONTO - POL. GIOVINAZZO del 18 Dicembre 2010. (Reclamo della POL. GIOVINAZZO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo per il risultato della gara e squalifica calciatore DE PALO Gianluca di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 24 del 23 Dicembre 2010 della Delegazione Provinciale di Bari). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; considerato che l’interruzione della gara va ascritta ad entrambe le società attesa la rissa indistinta fra calciatori di entrambe le squadre per cui adeguata si appalesa la sanzione del primo giudice; ritenuto pertanto che per il calciatore DE PALO Gianluca più adeguata ai fatti occorsi si appalesa la squalifica per 4 giornate effettive di gara P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a 4 giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore DE PALO Gianluca, confermando nel resto le impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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