COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 20 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO – A.S.D. COSMANO SPORT del 28 Novembre 2010. (Reclamo della società A.S.D. COSMANO SPORT, in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Puglia a carico della Società A.S.D. COSMANO SPORT recante l’ammenda di € 200,00 di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 37 del 2 Dicembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 20 Gennaio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Gara: A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO - A.S.D. COSMANO SPORT del 28 Novembre 2010. (Reclamo
della società A.S.D. COSMANO SPORT, in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo
Territoriale presso il C.R. Puglia a carico della Società A.S.D. COSMANO SPORT recante l’ammenda di €
200,00 di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 37 del 2 Dicembre 2010 del Comitato
Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali,
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
RILEVATO
1. che dall’Istruttoria espletata ed in particolare dal supplemento del rapporto dell’arbitro, si è avuta la
conferma che le frasi oltraggiose nei confronti dell’arbitro provenivano dai sostenitori della Società A.S.D.
COSMANO SPORT anche se da una piccola minoranza;
2. che tale comportamento irriguardoso è meritevole di censura, ma di lieve entità, anche in considerazione
di una colpa difficilmente imputabile alla Società A.S.D. COSMANO SPORT, che oltretutto era uscita
vittoriosa sul campo;
3. che il comportamento dei dirigenti e dei calciatori della Società in questione è stato, a dire dell’arbitro,
normalissimo durante e dopo la gara;
Tutto ciò premesso e ritenuto, in accoglimento del reclamo come innanzi proposto:
DELIBERA
a) Ridursi la sanzione inflitta dal Primo Giudice ad un’ammenda di € 50,00;
b) Non addebitarsi la tassa, atteso l’esito del reclamo.
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