COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 27 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara: U.S. AUDACE CERIGNOLA – U.S.D. TERLIZZI del 6 Gennaio 2011. (Reclamo della AUDACE CERIGNOLA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo 3n. 3 giornate a porte chiuse in campo neutro e ammenda di € 1.000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 13 Gennaio 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 27 Gennaio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Gara: U.S. AUDACE CERIGNOLA – U.S.D. TERLIZZI del 6 Gennaio 2011. (Reclamo della AUDACE
CERIGNOLA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società
per la squalifica del campo 3n. 3 giornate a porte chiuse in campo neutro e ammenda di € 1.000,00 di cui alla
delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 13 Gennaio 2011 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
considerato che sulla base degli elementi acquisiti al processo, il comportamento dei tifosi locali, nel corso
della gara e durante l’intervallo può essere adeguatamente punito con la squalifica del campo per n. 2
giornate a porte chiuse e in campo neutro (già scontate);
considerato, altresì, che l’ammenda di € 1.000,00 inflitta dal primo giudice va confermata attesa la reiterata
recidività della reclamante per fatti della stessa natura così come previsto dall’art. 21 del Codice di
Giustizia Sportiva
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi a n. 2 giornate la squalifica del campo a porte chiuse e in campo neutro (già scontate), confermarsi
nel resto le impugnate decisioni;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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