COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 27 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara: U.S. AUDACE CERIGNOLA – U.S.D. TERLIZZI del 6 Gennaio 2011. (Reclamo della AUDACE CERIGNOLA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo 3n. 3 giornate a porte chiuse in campo neutro e ammenda di € 1.000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 13 Gennaio 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 27 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara: U.S. AUDACE CERIGNOLA – U.S.D. TERLIZZI del 6 Gennaio 2011. (Reclamo della AUDACE CERIGNOLA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo 3n. 3 giornate a porte chiuse in campo neutro e ammenda di € 1.000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 13 Gennaio 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; considerato che sulla base degli elementi acquisiti al processo, il comportamento dei tifosi locali, nel corso della gara e durante l’intervallo può essere adeguatamente punito con la squalifica del campo per n. 2 giornate a porte chiuse e in campo neutro (già scontate); considerato, altresì, che l’ammenda di € 1.000,00 inflitta dal primo giudice va confermata attesa la reiterata recidività della reclamante per fatti della stessa natura così come previsto dall’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a n. 2 giornate la squalifica del campo a porte chiuse e in campo neutro (già scontate), confermarsi nel resto le impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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