COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 27 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. GIOVENTU’ MARTINA – A.S.D. VICTORIA LOCOROTONDO del 6 Gennaio 2011. (Reclamo della GIOVENTU’ MARTINA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DE GIORGIO Damiano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 13 Gennaio 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 27 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. GIOVENTU’ MARTINA - A.S.D. VICTORIA LOCOROTONDO del 6 Gennaio 2011. (Reclamo della GIOVENTU’ MARTINA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DE GIORGIO Damiano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 13 Gennaio 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; considerato che il comportamento del calciatore DE GIORGIO Damiano è risultato non violento ma gravemente antisportivo e irriguardoso nei confronti dell’arbitro per cui si appalesa la squalifica per n. 4 giornate effettive di gara P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a 4 giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore DE GIORGIO Damiano; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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