COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 10 Febbraio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 20/11/2010 (prot. n.3303/1429pf09/10GT/dl) nei confronti di: 1) Marcellino Antonio, (già Presidente della ASD Carmiano) 2) A.S.D. Carmiano per rispondere – il primo della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1, comma 1 del CGS, con riferimento all’art.19, comma 2, dello stesso codice perché, sebbene colpito dalla sanzione dell’inibizione, sottoscriveva la lista di trasferimento del calciatore Ciurlia Mauro dall’ASD Carmiano all’ASD Copertino, così rappresentando indebitamente la società nell’ambito di un’attività rilevante per l’ordinamento sportivo nazionale; – la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS o, quantomeno, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4 comma 2, stesso codice ove si debba ritenere che il sig. Marcellino, all’epoca della violazione contestatagli, non fosse più Presidente della società, ma comunque certamente rientrante fra i soggetti di cui all’art.1, comma 5, del CGS.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 10 Febbraio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 20/11/2010 (prot. n.3303/1429pf09/10GT/dl) nei confronti di: 1) Marcellino Antonio, (già Presidente della ASD Carmiano) 2) A.S.D. Carmiano per rispondere - il primo della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1, comma 1 del CGS, con riferimento all’art.19, comma 2, dello stesso codice perché, sebbene colpito dalla sanzione dell’inibizione, sottoscriveva la lista di trasferimento del calciatore Ciurlia Mauro dall’ASD Carmiano all’ASD Copertino, così rappresentando indebitamente la società nell’ambito di un’attività rilevante per l’ordinamento sportivo nazionale; - la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS o, quantomeno, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4 comma 2, stesso codice ove si debba ritenere che il sig. Marcellino, all’epoca della violazione contestatagli, non fosse più Presidente della società, ma comunque certamente rientrante fra i soggetti di cui all’art.1, comma 5, del CGS. FATTO Con nota del 20/11/2009 l’ASD Carmiano proponeva tempestivo reclamo al G.S. del C.R. Puglia, in merito alla gara del Campionato Regionale di 1° categoria, Girone C, disputatasi in data 15/11/2009 tra l’USD Martano e l’ASD Carmiano, sostenendo l’irregolarità del tesseramento del calciatore Ciurlia Mauro che, già tesserato per l’ASD Carmiano nella stagione sportiva 2008-2009, era stato successivamente trasferito, nella stagione sportiva 2009-10, dapprima a titolo definitivo alla Pol. Copertino e poi, a titolo temporaneo, all’U.S.D. Martano. Aggiungeva che la lista del primo trasferimento (dal Carmiano al Copertino) era stata sottoscritta in data 27/7/2009 dall’allora Presidente del Carmiano Marcellino Antonio che però era inibito sino al 31/12/2009, (come da C.U. del C.R. Puglia n.73 del 28/5/2009) e non poteva quindi disporre il trasferimento. Concludeva pertanto il Carmiano per la declaratoria di nullità del primo e del conseguente secondo trasferimento e per la vittoria della gara con il punteggio di 3 – 0 in suo favore, come previsto dall’art.17 del CGS. Anche l’ASD San Donato, militante nel medesimo Campionato, con nota del 22/1/2010 proponeva tempestivo reclamo al G.S. del C.R. Puglia in merito alla gara disputatasi in data 17/1/2010 tra l’ASD San Donato e l’USD Martano, adducendo la nullità dei tesseramenti relativi al calciatore Ciurlia Mauro (per gli stessi motivi innanzi evidenziati dal Carmiano) e chiedendo la vittoria della gara con il punteggio di 3 – 0 in suo favore. Il G.S. presso il C.R. Puglia, con note del 26/1/2010 e del 9/2/2010 e previa sospensione della decisione sui ricorsi succitati, rimetteva gli atti di entrambi i reclami alla Commissione Tesseramenti della FIGC che, espletata l’istruttoria di rito e dato atto dell’intervento dell’USD Martano (che aveva sostenuto la correttezza del secondo trasferimento invocando la buona fede), con provvedimenti pubblicati sul C.U. n.14/D del 24/2/2010 dichiarava nullo il trasferimento del calciatore Ciurlia Mauro, dal Carmiano al Copertino, e, per l’effetto, nullo anche il successivo trasferimento da quest’ultima società al Martano, disponendo nel contempo – con nota del 21/4/2010- , la trasmissione degli atti alla Procura Federale, ai sensi dell’art.48, comma 4, del CGS nel presupposto che non potesse sussistere dubbio alcuno sul fatto che la firma apposta sulla lista di trasferimento del Ciurlia dal Carmiano al Copertino fosse quella del Presidente Marcellino (inibito all’epoca della sottoscrizione del modulo) al quale era preclusa tale attività da annoverare fra quelle interdette a soggetto colpito da sanzione. Il G.S. presso il C.R. Puglia preso atto delle decisioni innanzi richiamate, ritenuta la “terzietà” dell’USD Martano rispetto al rapporto Carmiano – Copertino (non ritenendo la nullità del tesseramento ad essa imputabile); e ritenendo peraltro che tale nullità dovesse avere efficacia dalla data di pubblicazione sul C.U. della decisione della Commissione Tesseramenti, (provvedimento questo pubblicato sul C.U. n.52 dell’1/4/2010), respingeva i reclami del Carmiano e del San Donato omologando i risultati delle gare conseguiti sul campo. La Corte di Giustizia Federale, adita dall’USD Martano, con provvedimento pubblicato sul C.U. n.47/CGF del 10/8/2010 confermava le decisioni della Commissione Tesseramenti facendo proprie tutte le argomentazioni del Giudice “a quo”. Disposte ed esperite le relative indagini la Procura Federale, con la succitata nota del 20/11/2010 deferiva a questa Commissione le parti innanzi menzionate per rispondere delle violazioni e degli addebiti loro mossi. Verificata la regolarità delle contestazioni di rito, questa Commissione Disciplinare Territoriale disponeva, con racc.a.r. del 10/1/2011, la convocazione delle parti deferite per il giorno 31/1/2011 alla cui udienza compariva per la sola Procura Federale l’avv. Giuseppe Monaco. Non comparivano benché regolarmente convocati, il sig. Antonio Marcellino e la ASD Carmiano. Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale, dopo breve illustrazione, concludeva chiedendo: - affermarsi la responsabilità dei deferiti ed erogarsi le seguenti sanzioni: - per il sig. Antonio Marcellino la inibizione di mesi sei; - per la soc. ASD Carmiano l’ammenda di €600,00. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla documentazione acquisita e dal comportamento assente dei deferiti, fondate si appalesano le violazioni contestate. Non v’è dubbio infatti che la lista di trasferimento del calciatore Ciurlia Mauro – dall’ASD Carmiano alla Pol. Copertino, sia stata sottoscritta in data 27/7/2009 dall’allora Presidente del Carmiano sig. Antonio Marcellino che in tale momento era però inibito sino al 31/12/2009 (giusta provvedimento disciplinare del G.S. di cui al C.U. del CRP n.73 del 28/5/09) e non poteva quindi disporre e formalizzare il trasferimento su menzionato. Ritenuto pertanto che con tale condotta il sig. Antonio Marcellino ha violato i doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 comma 1 CGS, con riferimento all’art.19 comma 2 CGS, il succitato deferito, va quindi punito come da dispositivo. Alla affermazione di responsabilità del sig. Antonio Marcellino (nella qualità di Presidente e/o di soggetto di cui all’art.1 comma 5 del CGS) come innanzi evidenziata, consegue l’affermazione di responsabilità diretta e/o oggettiva (ai sensi dell’art.4 comma 2 CGS) dell’ASD Carmiano che va pertanto punita come da dispositivo. P.T.M. la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia delibera: - affermarsi la responsabilità del sig. Antonio Marcellino ed infliggergli la sanzione della inibizione per la durata di mesi sei; - affermarsi la responsabilità dell’ASD Carmiano ed infliggerle la sanzione dell’ammenda di € 600,00. Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia del 31/1/2011.
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