COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 17 Febbraio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.S.D. SANTERAMO – A.S.D. REAL ALTAMURA del 9 Gennaio 2011. (Reclamo della A.S.D. SANTERAMO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DI GIROLAMO Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 13 Gennaio 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 17 Febbraio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara: A.S.D. SANTERAMO - A.S.D. REAL ALTAMURA del 9 Gennaio 2011. (Reclamo della A.S.D.
SANTERAMO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore
DI GIROLAMO Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 13 Gennaio 2011 del
Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante hanno trovato solo parziale accoglimento ai
soli fini dell’applicazione di attenuanti meramente generiche e non specifiche per cui può accedersi ad una
riduzione della sanzione inflitta dal primo giudice fino al 30 Giugno 2013
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi al 30 Giugno 2013 la squalifica inflitta al calciatore DI GIROLAMO Antonio;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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