COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 24 Febbraio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: POL. D. BOYS B. CALCIO – POL. D. SAN CESARIO ARIA SANA del 6 Febbraio 2011. (Reclamo della POL. D. SAN CESARIO ARIA SANA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 10 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 24 Febbraio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara: POL. D. BOYS B. CALCIO - POL. D. SAN CESARIO ARIA SANA del 6 Febbraio 2011. (Reclamo
della POL. D. SAN CESARIO ARIA SANA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale
n. 49 del 10 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che quanto dedotto dalla società POL. D. SAN CESARIO ARIA SANA è risultato solo parzialmente
accoglibile;
ritenuto, tuttavia, censurabile il comportamento dei sostenitori della reclamante e quindi punibile con
l’ammenda di € 200,00
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi a € 200,00 l’ammenda inflitta alla società POL. D. SAN CESARIO ARIA SANA;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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