COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 24 Febbraio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. REAL ARADEO – A.S.D. TAVIANO del 23 Gennaio 2011. (Reclamo della A.S.D. REAL ARADEO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 27 Gennaio 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 24 Febbraio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S.D. REAL ARADEO - A.S.D. TAVIANO del 23 Gennaio 2011. (Reclamo della A.S.D. REAL
ARADEO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il
risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 27 Gennaio 2011 del
Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
rilevato che, dall’istruttoria effettuata è risultato, A.S.D. REAL ARADEO è stata effettuata con il subentro
del calciatore MIGHALI Mirco n. 15 della medesima società, facendo venir meno il numero dei calciatori
juniores previsto dalla normativa vigente;
ritenuta, pertanto, infondata la tesi della reclamante relativa al presunto subentro del calciatore TOMA
Enrico (anziché MIGHALI Mirco);
ritenuto altresì, corretta e condivisibile la punizione sportiva della perdita della gara inflitta dal primo giudice,
che va pertanto confermata
P.Q.M.
D E L I B E R A
respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. REAL ARADEO e, per l’effetto, addebitare la relativa
tassa sul conto della stessa.
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