COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 24 Febbraio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.C.D. ACQUAVIVA – A.S.D. PAOLO VI del 6 Febbraio 2011. (Reclamo della A.C.D. ACQUAVIVA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LAGRAVINESE Marco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 10 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 24 Febbraio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.C.D. ACQUAVIVA - A.S.D. PAOLO VI del 6 Febbraio 2011. (Reclamo della A.C.D. ACQUAVIVA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LAGRAVINESE Marco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 10 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che il reclamo proposto dalla società A.C.D. ACQUAVIVA può trovare solo parziale accoglimento dovendosi ritenere che il comportamento del calciatore LAGRAVINESE Marco, sicuramente antisportivo e irriguardoso nei confronti dell’arbitro, per cui adeguata si appalesa la squalifica per n. 2 giornate effettive di gara ai sensi dell’art. 19 punto 4 lettera a del Codice di Giustizia Sportiva P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a n. 2 giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore LAGRAVINESE Marco; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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