COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 24 Febbraio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. NEROAZZURRO STELLATO – A.S.D. REAL MODUGNO del 30 Gennaio 2011. (Reclamo della A.S.D. NEROAZZURRO STELLATO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 3 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 24 Febbraio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. NEROAZZURRO STELLATO - A.S.D. REAL MODUGNO del 30 Gennaio 2011. (Reclamo
della A.S.D. NEROAZZURRO STELLATO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale
n. 46 del 3 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che la persona indicata dalla reclamante quale custode manutentore dell’impianto, resta pur
sempre persona non autorizzata a sostare nel campo per destinazione e che, pertanto, il suo
allontanamento disposto dall’arbitro resta pur sempre leggittimo e doveroso e quindi punibile nella misura
indicata dal primo giudice, che va condivisa, tenuto conto delle numerose recidive contestate
P.Q.M.
D E L I B E R A
respingere il ricorso presentato dalla società A.S.D. NEROAZZURRO STELLATO e, per l’effetto, addebitare
la relativa tassa sul conto della stessa.
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