COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 3 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. NEROAZZURRO STELLATO – A.S.D. CAPURSO del 13 Febbraio 2011. (Reclamo della A.S.D. NEROAZZURRO STELLATO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 17 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 3 Marzo 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara: A.S.D. NEROAZZURRO STELLATO - A.S.D. CAPURSO del 13 Febbraio 2011. (Reclamo della
A.S.D. NEROAZZURRO STELLATO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo
a carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50
del 17 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
considerato che la richiesta di forza pubblica non giustifica la carenza di forza pubblica sostitutiva a cui è
tenuta la società ospitante per cui infondato si appalesa il reclamo proposto dalla società A.S.D.
NEROAZZURRO STELLATO a cui, peraltro, è stata contestata la terza recidività
P.Q.M.
D E L I B E R A
respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. NEROAZZURRO STELLATO e, per l’effetto, addebitare la
relativa tassa sul conto della reclamante.
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