COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 3 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.C.D. MASSAFRA – CRYOS TALSANO del 23/01/2011 (Reclamo della Società A.C.D. Massafra in data 01/02/2011 e 08/02/2011 avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale pubblicate rispettivamente sui CC.UU. del C.R. Puglia n. 46 del 27/01/2011 e n. 47 del 03/02/2011).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 3 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.C.D. MASSAFRA - CRYOS TALSANO del 23/01/2011 (Reclamo della Società A.C.D. Massafra in data 01/02/2011 e 08/02/2011 avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale pubblicate rispettivamente sui CC.UU. del C.R. Puglia n. 46 del 27/01/2011 e n. 47 del 03/02/2011). Esaminati gli atti ufficiali; letti i reclami come sopra proposti; sentito il Sig. Vittorio Libero, Presidente della Società A.C.D. MASSAFRA, nell’audizione del 14.2.2011, assistito dall’Avv. Domenico Pilolli del foro di Taranto; sentito in pari data il Direttore di gara che ha reso supplemento di rapporto; PREMESSO E CONSIDERATO - che con un primo ricorso dell’1.2.2011 l’A.C.D. MASSAFRA ha gravato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Puglia della L.N.D. comportanti le sanzioni dell’ammenda e della squalifica del campo alla Società istante, dell’inibizione nei confronti del Dr. Cacciapaglia Michele, medico sociale (sino al 27.4.2011), della squalifica nei confronti dell’allenatore Tedeschi Giuseppe (sino al 10.2.2001) e dei calciatori Miccolis Cosimo (sino al 31.3.2011), Riformato Tommaso (sino al 31.3.2011), Giovinazzi Marco (6 gare), Silvestri Vincenzo (6 gare); - che la reclamante ha concluso per l’annullamento delle decisioni sopra richiamate e, in subordine, per la riduzione delle sanzioni secondo proporzionalità; - che con un secondo ricorso dell’8.2.2011 la medesima Società ha gravato e chiesto l’annullamento della nuova decisione del Giudice di prime cure comportante la punizione sportiva della perdita della gara; - che detto provvedimento veniva adottato in un secondo momento e per questo pubblicato sul C.U. del C.R. Puglia n. 47 del 3.2.2011: tutto ciò nonostante l’Organo disciplinare non avesse in precedenza assunto una specifica riserva; - che ragioni di parziale connessione soggettiva (la Società CRYOS TALSANO è controinteressata solo nel secondo gravame) ed oggettiva (trattasi di fatti avvenuti in occasione della stessa partita di calcio), oltre che di economia procedimentale, suggeriscono di riunire i due reclami per essere contestualmente decisi con la presente deliberazione; - che il gravame interposto avverso il provvedimento di squalifica del sig. Tedeschi (allenatore) è inammissibile a termini dell’art. 45 co. 3, lett. b), del C.G.S.; - che la sanzione dell’ammenda può essere ridotta ad € 200,00 a fronte della squalifica del campo pronunciata dal primo Giudice in danno della istante, dovendosi evitare che la pena diventi ingiustamente afflittiva; - che le giornate di squalifica decise nei confronti dei calciatori Giovinazzi, Silvestri, Riformato e Miccoli, sono congrue in quanto il Giudice Territoriale -alla luce dell’esatta qualificazione delle condotte antigiuridiche ascrivibili a ciascuno degli incolpati- ha correttamente distinto le singole responsabilità e fatto proporzionale uso del proprio potere sanzionatorio; - che nel corso dell’istruttoria non sono, inoltre, emerse circostanze che consentissero di ridimensionare le condotte illecite di ciascuno dei tesserati indicati all’alinea che precede e, al contrario, a pagina 2 del primo reclamo l’A.C.D. Massafra ha ammesso che i propri calciatori venivano a diverbio con il Direttore di gara; - che merita, invece, di essere ridotta sino a tutto il 4.3.2011 l’inibizione inflitta in prime cure al Dr. Cacciapaglia Michele il quale non è responsabile di omesso soccorso, sebbene di aver apostrofato l’Arbitro con una frase che ne ha messo in dubbio l’integrità morale e di non aver avvertito che la propria dimostrata (ex actis) difficoltà di deambulazione ne avrebbe comportato la necessità di farsi aiutare da altro medico (dr. Francesco Morgese) non portato in distinta, né previamente identificato dall’arbitro; - che l’inibizione sino al 4.3.2011 si giustifica per effetto del comportamento esemplare che nelle manifestazioni del Settore giovanile e scolastico viene richiesto a coloro che, come i dirigenti, rivestono nelle Società Sportive un ruolo paradigmatico nei confronti degli atleti; - che il Giudice Sportivo Territoriale una volta pronunciatosi sulla gara in oggetto con le decisioni pubblicate sul C.U. n. 46 del 27.1.2011, in assenza di alcuna espressa o implicita riserva in merito ad ulteriori futuri provvedimenti disciplinari, non poteva ritornare sul medesimo incontro per decidere –in seconda battutaanche la punizione sportiva della perdita della gara in danno dell’A.C.D. Massafra diversamente da quanto, peraltro ufficialmente, riportato sul cit. Comunicato Ufficiale: tutto ciò neppure in presenza di un referto arbitrale di non immediata intellegibilità; - che vi sono, quindi, i presupposti per confermare il risultato acquisito sul campo (2-2); tutto ciò premesso e considerato, in parziale riforma delle decisioni assunte dal Giudice di prime cure, DELIBERA 1) preliminarmente, riunirsi il ricorso dell’8.2.2011 a quello primieramente proposto dell’1.2.2011; 2) dichiararsi inammissibile l’impugnativa avverso la squalifica inflitta al sig. Tedeschi Giuseppe ex art. 45, co. 3, C.G.S.; 3) ridursi l’ammenda comminata all’A.C.D. Massafra ad € 200,00 e confermarsi la squalifica del campo per tre gare effettive con l’obbligo, quindi, di giocare in campo neutro ed a porte chiuse; 4) confermarsi le squalifiche inflitte ai calciatori sigg.rri Miccolis Cosimo, Silvestri Vincenzo e Riformato Tommaso; 5) ridursi sino a tutto il 4.3.2011 l’inibizione inflitta al Dr. Cacciapaglia Michele; 6) confermarsi il risultato di parità, di due reti a due, acquisito sul campo dall’A.C.D. MASSAFRA e dal CRYOS TALSANO; 7) dichiararsi non dovuta alcuna tassa atteso il parziale accoglimento dei reclami.
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