COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 3 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. SPORTING CLUB POLIGNANO – A.S.D. ALBEROBELLONOCI del 23/01/2011 (Reclamo della società A.S.D. ALBEROBELLONOCI in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore GIOVANBATTISTA MARCO, di cui alla Delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 46 del 27/01/2011 del C.R.P.).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 3 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. SPORTING CLUB POLIGNANO - A.S.D. ALBEROBELLONOCI del 23/01/2011 (Reclamo della società A.S.D. ALBEROBELLONOCI in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore GIOVANBATTISTA MARCO, di cui alla Delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 46 del 27/01/2011 del C.R.P.). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo come proposto; - sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - udito il rappresentante della ricorrente; RILEVATO - che l’istruttoria espletata ha evidenziato che il calciatore incolpato ha soltanto appoggiato leggermente le mani sul petto dell’Arbitro e sempre leggermente ha anche appoggiato la testa sulla spalla destra dell’Arbitro, senza perciò causargli alcun lieve danno fisico; - che tuttavia detto comportamento risulta essere meritevole di sanzione da comminare in misura adeguata alla effettiva entità dell’infrazione commessa; - tutto ciò premesso e ritenuto : D E L I B E R A 1. Ridursi la sanzione inflitta dal Primo Giudice comminando al calciatore GIANBATTISTA MARCO la squalifica fino a tutto il 15/04/2011; 2. Non addebitarsi la tassa atteso l’esito del reclamo.
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