COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 10 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: POL. BITONTO – U.S.D. OLIMPIA TORRIONE BITONTO del 12/12/2010 (Reclamo dell’U.S.D. Olimpia Torrione Bitonto del 02/02/2011 in opposizione al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo a carico della istante, pubblicato su C.U. n. 46 del 27/01/2011 del C.R. Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 10 Marzo 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
GARA: POL. BITONTO – U.S.D. OLIMPIA TORRIONE BITONTO del 12/12/2010 (Reclamo dell’U.S.D.
Olimpia Torrione Bitonto del 02/02/2011 in opposizione al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo a
carico della istante, pubblicato su C.U. n. 46 del 27/01/2011 del C.R. Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
disposti incombenti istruttori con nota prot.n. 51/26/11-12 del 14.2.2011;
sentito per la controinteressata Pol. Bitonto il Sig. Francesco Massari nell’audizione del 7.3.2011;
sentito in pari data l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- premesso che durante l’audizione del 7.3.2011 il sig. Francesco Massari, nella qualità, ha prodotto la c.d.
“copia mittente” del telegramma recante il preannuncio di reclamo proposto in prime cure per la posizione
irregolare di due calciatori dell’U.S.D. Olimpia Torrione;
- visto che tale copia risulta spedita dalla Società odierna controinteressata il giorno 13.12.2010, alle ore
11,28, dall’Ufficio Postale di Bitonto Centro;
- considerato che in calce alla detta copia la Pol. Bitonto ha acquisito la seguente dichiarazione del Direttore
dell’U.P. Bitonto: “Visto l’originale si rilascia copia telegramma inviato il 13/12/2010 ore 11,28 presso l’Ufficio
Postale di Bitonto/Centro. Bitonto 01/03/2011”;
- ritenuta, allo stato degli atti, la tempestività del citato preannuncio di reclamo diversamente da quanto
osservato dall’U.S.D. Olimpia Torrione e, quindi, l’infondatezza dell’impugnazione proposta;
- considerato, tuttavia, che la ricorrente è stata indotta a proporre il presente gravame in quanto la copia del
telegramma materialmente pervenuta al Giudice Sportivo era datata 14.12.2010, ore 6,16 con l’indicazione
“Sviato da: 70125 Bari” e che, per tale motivo non sussistono i presupposti per addebitare la tassa reclamo;
Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto,
DELIBERA
1) Rigettarsi il reclamo proposto dall’U.S.D. Olimpia Torrione;
2) Non addebitarsi alcuna tassa a carico della Società istante.
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