COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 10 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GARA: A.S.D. NEW TEAM PALO – A.S.D. ATLETICO PALO del 05/02/2011 (Reclamo della Società A.S.D. NEW TEAM PALO del 16/02/2011 in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico di TRENTADUE ANGELO, pubblicati sul C.U. Delegazione Prov.le di Bari n. 30 del 10/02/2011).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 10 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GARA: A.S.D. NEW TEAM PALO - A.S.D. ATLETICO PALO del 05/02/2011 (Reclamo della Società A.S.D. NEW TEAM PALO del 16/02/2011 in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico di TRENTADUE ANGELO, pubblicati sul C.U. Delegazione Prov.le di Bari n. 30 del 10/02/2011). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito il Sig. Antonio Santamaria, Presidente p.t. dell’A.S.D. New Team in data 7.3.2011; sentito in pari data l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; PREMESSO E CONSIDERATO - che l’istruttoria espletata consente di ridimensionare il comportamento antisportivo e non regolamentare del Sig. Trentadue, il quale non ha attinto l’arbitro con uno schiaffo, sebbene con un lievissimo buffetto ed ha comunque offerto le proprie scuse al termine della gara; - che non sono dimostrate le frasi minacciose imputate al Trentadue in prime cure, avendo il Direttore di gara riferito di urla e difficoltà ad ottenere l’allontanamento dal campo del prefato; - che pertanto la squalifica va proporzionalmente ridotta sino a tutto il 30.6.2011, tenuto conto che l’arbitro non può comunque essere toccato o attinto; Tutto ciò premesso e considerato, in accoglimento del reclamo, DELIBERA 1) ridursi la squalifica inflitta al sig. Trentadue Angelo sino a tutto il 30.6.2011; 2) non addebitarsi la tassa reclamo attesone l’accoglimento.
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