COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 10 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GARA: DI CAGNO ABBRESCIA – REAL LEVANTE del 13/02/2011 (Reclamo del REAL LEVANTE del 21/02/2011 in opposizione aI provvedimentI adottatI dal Giudice Sportivo a carico del Sig. LERARIO FRANCESCO, di cui alla delibera pubblicata sul C.U. n. 31 del 17/02/2011 della Delegazione Prov.le di Bari).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 10 Marzo 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI
GARA: DI CAGNO ABBRESCIA – REAL LEVANTE del 13/02/2011 (Reclamo del REAL LEVANTE del
21/02/2011 in opposizione aI provvedimentI adottatI dal Giudice Sportivo a carico del Sig. LERARIO
FRANCESCO, di cui alla delibera pubblicata sul C.U. n. 31 del 17/02/2011 della Delegazione Prov.le di Bari).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
- ritenuto di dover qualificarsi alla stregua di uno sfogo, seppur volgare ed antisportivo, il
comportamento tenuto dal Sig. LERARIO FRANCESCO nei confronti dell’arbitro;
- pertanto la sanzione merita di essere adeguatamente ridotta per non risultare ingiustamente affittiva;
Tutto ciò premesso, in parziale riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale,
DELIBERA
1) Ridursi la squalifica inflitta al Sig. LERARIO FRANCESCO sino al 21/03/2011;
2) Non addebitarsi alcuna tassa visto il parziale accoglimento del reclamo.
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