COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 10 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. MARVIN FOGGIA – S.S.D. POGGIO IMPERIALE del 13 Febbraio 2011. (Reclamo della A.S.D. MARVIN FOGGIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente VINCITORIO Massimiliano e del calciatore LA GATTA Michele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 17 Febbraio 2011 della Delegazione Provinciale di Foggia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 10 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. MARVIN FOGGIA - S.S.D. POGGIO IMPERIALE del 13 Febbraio 2011. (Reclamo della A.S.D. MARVIN FOGGIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente VINCITORIO Massimiliano e del calciatore LA GATTA Michele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 17 Febbraio 2011 della Delegazione Provinciale di Foggia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che il reclamo proposto dalla società A.S.D. MARVIN FOGGIA è stato sottoscritto dal presidente sig. VINCITORIO Massimiliano, inibito fino al 10/4/2011 giusta Comunicato Ufficiale n. 28 del 17/2/2011 della Delegazione Provinciale di Foggia; considerato, pertanto che ai sensi dell’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva è fatto divieto a persona inibita di rappresentare la società nelle attività rilevanti per l’ordinamento sportivo, per cui va dichiarata inammissibile la proposizione del reclamo dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale P.Q.M. D E L I B E R A dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. MARVIN FOGGIA e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della società.
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