COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 10 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO JUNIORES Gara: U.S. NUOVA BORGO PACE – P.G.S. DON BOSCO A.S.D. del 19 Febbraio 2011. (Reclamo della U.S. NUOVA BORGO PACE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente ROCCO Giovanni di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 24 Febbraio 2011 della Delegazione Provinciale di Lecce).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 10 Marzo 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
CAMPIONATO JUNIORES
Gara: U.S. NUOVA BORGO PACE - P.G.S. DON BOSCO A.S.D. del 19 Febbraio 2011. (Reclamo della
U.S. NUOVA BORGO PACE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico
del dirigente ROCCO Giovanni di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 24 Febbraio
2011 della Delegazione Provinciale di Lecce).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che la carenza di motivazioni del provvedimento disciplinare adottato dal primo giudice della
Delegazione Provinciale di Lecce di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 24/2/2011 è priva di motivazioni
nonostante l’adozione di un provvedimento superiore al mese (così come previsto dall’art. 45 punto 3 del
Codice di Giustizia Sportiva) per cui tale decisione va riformata ai sensi dell’art. 36 punto 4 del Codice di
Giustizia Sportiva ;
ritenuta l’ammissibilità del reclamo che pertanto è ammissibile e autorizza questa Commissione
Disciplinare Territoriale a decidere nel merito ai sensi del già richiamato art. 36 punto 4 del Codice di
Giustizia Sportiva;
considerato che il comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro e l’ingresso in campo non
autorizzato, da parte del sig. ROCCO Giovanni, dirigente nella qualità di Forza Pubblica Sostitutiva
indicata dalla società reclamante può essere punito con la inibizione fino al 23/3/2011
P.Q.M.
D E L I B E R A
Accogliere il reclamo e per l’effetto, in riforma della impugnata decisione ridurre al 23 Marzo 2011 l’inibizione
inflitta al sig. ROCCO Giovanni;
non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
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