COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 16 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.C.D. OLIMPICA SURANO – A.P. GIOVENTU CAMPI del 27 Febbraio 2011. (Reclamo della A.P. GIOVENTU CAMPI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MACI Cosimo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 3 Marzo 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 16 Marzo 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.C.D. OLIMPICA SURANO - A.P. GIOVENTU CAMPI del 27 Febbraio 2011. (Reclamo della A.P.
GIOVENTU CAMPI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del
calciatore MACI Cosimo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 3 Marzo 2011 del
Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
ritenuto che quanto dedotto dalla reclamante ai fini della squalifica del calciatore MACI Cosimo non ha
trovato conferma, ma ampia smentita, negli atti ufficiali e dalle indagini svolte, per cui non merita modifica la
sanzione inflitta dal primo giudice, che va confermata
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dalla società A.P. GIOVENTU CAMPI e per l’effetto addebitare la relativa tassa
sul conto della reclamante.
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