COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 16 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA PUGLIA Gara: A.C.D. CELLE DI SAN VITO – G.S.D. RAFFAELE CASTRIOTTA del 17 Febbraio 2011. (Reclamo della A.C.D. CELLE DI SAN VITO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore FALCONE Luca di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 24 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 16 Marzo 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COPPA PUGLIA
Gara: A.C.D. CELLE DI SAN VITO - G.S.D. RAFFAELE CASTRIOTTA del 17 Febbraio 2011. (Reclamo
della A.C.D. CELLE DI SAN VITO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico del calciatore FALCONE Luca di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 24 Febbraio
2011 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che la società ricorrente ha proposto reclamo con raccomandata A.R. n. 05219828190-3 il giorno 4
marzo 2011, quindi oltre il termine di cui all’art. 46 punto 4 del Codice di Giustizia Sportiva per cui va
dichiarata la inammissibilità dello stesso
P.Q.M.
D E L I B E R A
dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.C.D. CELLE DI SAN VITO e, per l’effetto,
addebitare la relativa tassa sul conto della stessa.
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