COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 24 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: U.S. LORENZO MARIANO – U.S.D. CRISPIANO del 27 Febbraio 2011. (Reclamo della U.S. LORENZO MARIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1.000,00 e inibizione sig. ROMANO Danilo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 3 Marzo 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 24 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: U.S. LORENZO MARIANO – U.S.D. CRISPIANO del 27 Febbraio 2011. (Reclamo della U.S. LORENZO MARIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1.000,00 e inibizione sig. ROMANO Danilo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 3 Marzo 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che il reclamo della società U.S. LORENZO MARIANO è stato proposto e sottoscritto dal presidente sig. ROMANO Danilo, inibito fino al 3 aprile 2011 giusta Comunicato Ufficiale 52 del 3 marzo 2011; considerato che ai sensi dell’art. 19 punto 2 lettra a del Codice di Giustizia Sportiva è fatto divieto a persona inibita di rappresentare la società nelle attività rilevanti per l’ordinamento sportivo, per cui va dichiarata inammissibile la proposizione del reclamo dinanzi citato P.Q.M. D E L I B E R A dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società U.S. LORENZO MARIANO e per l’effetto addebitare la relativa tassa sul conto della stessa.
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