COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 22 Luglio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA (PLAY OFF) Gara: POL.D. CARAPELLE – A.S.D. NUOVA ANDRIA del 27 Giugno 2010.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 22 Luglio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA (PLAY OFF) Gara: POL.D. CARAPELLE - A.S.D. NUOVA ANDRIA del 27 Giugno 2010. (Reclamo della società A.S.D. NUOVA ANDRIA in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale a carico della società per ammenda di € 500,00 e del calciatore SCARCELLI FRANCESCO, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 70 del 30 Giugno 2010 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; esperite indagini; considerato che può accedersi ad una riduzione della sanzione dell’ammenda a € 300,00 versandosi in causa di rissa fra sostenitori delle diverse squadre, nel solo e strettissimo ambito degli spalti destinati ad ospitare entrambe le tifoserie; rilevato che quanto dedotto dalla reclamante per il calciatore SCARCELLI FRANCESCO non ha trovato conferma negli atti ufficiali per cui adeguata si appalesa la squalifica inflitta dal Primo Giudice che questa Commissione condivide; P.Q.M. DELIBERA Comunicato Ufficia le n° 6 - Pag. 8 di 9 1) ridursi a € 300,00 l’ammenda a carico della società A.S.D. NUOVA ANDRIA, confermarsi nel resto le impugnate decisioni; 2) non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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