COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 22 Luglio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: U.S. LORENZO MARIANO – POL.D. SAN CESARIO ARIA SANA del 29 Giugno 2010. (Reclamo della società U.S. LORENZO MARIANO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale a carico della società per ammenda di € 1.000,00, del dirigente GERVASI MASSIMO e dei calciatori GERVASI GIUSEPPE, DE LUCA GIUSEPPE e COTARDO DARIO, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 70 del 30 Giugno 2010 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 6 del 22 Luglio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: U.S. LORENZO MARIANO - POL.D. SAN CESARIO ARIA SANA del 29 Giugno 2010. (Reclamo
della società U.S. LORENZO MARIANO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo
Territoriale a carico della società per ammenda di € 1.000,00, del dirigente GERVASI MASSIMO e dei
calciatori GERVASI GIUSEPPE, DE LUCA GIUSEPPE e COTARDO DARIO, di cui alla delibera pubblicata
sul Comunicato Ufficiale n° 70 del 30 Giugno 2010 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
esperite indagini;
rilevato che il reclamo proposto dalla società U.S. LORENZO MARIANO è stata inoltrato in data 13 Luglio
2010, e quindi oltre il termine previsto dall’art. 46 punto 4 del Codice di Giustizia Sportiva per cui il reclamo va
dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
DELIBERA
dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società U.S. LORENZO MARIANO e, per l’effetto,
addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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