• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 12 Maggio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 19/4/2011 prot. n.7746/1216/pf/1011 AA/aa) nei
confronti di:
1) German Patricio Mendivil, calciatore attualmente tesserato per la società USDA Toma Maglie;
2) Giuseppe Toma, dirigente della società USDA Toma Maglie;
3) Cosimo Manta, dirigente della società USDA Toma Maglie;
5) la società USD A. Toma Maglie
per rispondere
– il primo della violazione di cui agli artt.1, comma 1, in relazione all’art.10, commi 2 e 6, del CGS per
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver
disputato in data 12/9/2010, 19/9/2010, 22/9/2010 e 26/9/2010 quattro gare nelle file della società USDA Toma
Maglie senza averne titolo perché al momento non tesserato;
– il sig. Giuseppe Toma della violazione di cui agli artt.1, comma 1, in relazione all’art.10, commi 2 e 6, del
CGS per violazione dei principi di lealtà,correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per
aver sottoscritto le distinte delle gare dei giorni 12/9/2010, 16/6/2010 e 26/9/2010 in cui dichiarava che i
giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della
società di appartenenza, giusta norme vigenti, malgrado il calciatore German Patricio Mendivil non ne avesse
titolo;
– il sig. Cosimo Manta della violazione di cui agli artt.1, comma 1, in relazione all’art.10 commi 2 e 6, del CGS,
per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver
sottoscritto la distinta della gara del giorno 23/9/2010 in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano
regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta
norme vigenti, malgrado il calciatore German Patricio Mendivil non ne avesse titolo;
– la società USD A. Toma Maglie a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, del CGS,
per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo
interesse ai sensi dell’art.1, comma 5, CGS.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 12 Maggio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 19/4/2011 prot. n.7746/1216/pf/1011 AA/aa) nei
confronti di:
1) German Patricio Mendivil, calciatore attualmente tesserato per la società USDA Toma Maglie;
2) Giuseppe Toma, dirigente della società USDA Toma Maglie;
3) Cosimo Manta, dirigente della società USDA Toma Maglie;
5) la società USD A. Toma Maglie
per rispondere
- il primo della violazione di cui agli artt.1, comma 1, in relazione all’art.10, commi 2 e 6, del CGS per
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver
disputato in data 12/9/2010, 19/9/2010, 22/9/2010 e 26/9/2010 quattro gare nelle file della società USDA Toma
Maglie senza averne titolo perché al momento non tesserato;
- il sig. Giuseppe Toma della violazione di cui agli artt.1, comma 1, in relazione all’art.10, commi 2 e 6, del
CGS per violazione dei principi di lealtà,correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per
aver sottoscritto le distinte delle gare dei giorni 12/9/2010, 16/6/2010 e 26/9/2010 in cui dichiarava che i
giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della
società di appartenenza, giusta norme vigenti, malgrado il calciatore German Patricio Mendivil non ne avesse
titolo;
- il sig. Cosimo Manta della violazione di cui agli artt.1, comma 1, in relazione all’art.10 commi 2 e 6, del CGS,
per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver
sottoscritto la distinta della gara del giorno 23/9/2010 in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano
regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta
norme vigenti, malgrado il calciatore German Patricio Mendivil non ne avesse titolo;
- la società USD A. Toma Maglie a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, del CGS,
per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo
interesse ai sensi dell’art.1, comma 5, CGS.
FATTO
Con racc.a.r. del 12/3/2011 l’ASD Pro-Italia Galatina, denunciava alla Procura Federale (e ad altri organi
istituzionali della FIGC e della LND) “…..la posizione irregolare di tesseramento del calciatore German Mendivil
– soc. USD A. Toma Maglie Campionato Regionale Puglia “Promozione” Gir. B Puglia…..” (testualmente); e
quindi la irregolare partecipazione del calciatore suddetto alle gare “….di campionato disputatesi in data
19/9/2010 (Carosino – Toma Maglie conclusasi con il risultato di 1 -1), ed in data 26/9/2010 (Toma Maglie –
Mesagne conclusasi con il risultato di 0 – 0); nonché in numero due gare valevoli per la competizione “Coppa
Italia Dilettanti” disputatesi in data 12/9/2010 (Gallipoli – Toma Maglie, conclusosi con il risultato di 1 – 1) ed in
data 22/9/2010 (Toma Maglie – Gallipoli conclusasi con il risultato di 2 – 1) ….” (testuale).
Aggiungeva la denunciante che la partecipazione irregolare del calciatore Mendivil alle gare suddette derivava
dal mancato ottenimento del “transfert internazionale” da parte della federazione argentina rilasciato e
conseguito solo in data 25/11/2010, cioè in epoca successiva a quelle delle gare innanzi menzionate.
Dall’esame della documentazione acquisita, la Procura Federale rilevava che in effetti l’ufficio tesseramenti
aveva validamente tesserato il calciatore German Mendivi solo in data 25/11/2010, (per aver – solo in tale
data - acquisito il “transfert internazionale” argentino) per cui, la partecipazione del suddetto calciatore, a gare
ufficiali disputate in epoca precedente a quella del 25/11/2010, dovevano ritenersi irregolari.
Con la succitata nota del 19/4/2011, la Procura Federale della FIGC, deferiva quindi a questa commissione le
parti innanzi menzionate per rispondere delle violazioni loro ascritte.
Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, con racc.a.r. del 28/4/2011 la
Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva la convocazione delle parti succitate per l’udienza del 9
maggio 2011, alla quale comparivano:
- l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale;
- il sig. Cosimo Prete Presidente dell’USD A. Toma Maglie;
-il sig. Francesco Bellante Fumagalli per delega del sig. Giuseppe Toma – Dirigente dell’USD A. Toma
Maglie;
- il sig. Cosimo Manta Dirigente dell’USD A. Toma Maglie
Non compariva, benché regolarmente convocato, il calciatore German Patricio Mendivil
In via preliminare l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale ed i sig.ri Cosimo Prete, Cosimo Manta ed il
sig. Bellante Fumagalli per il sig. Giuseppe Toma, nelle succitate rispettive qualità, dichiaravano di aver
concordato, ai sensi dell’art.23 n.1 CGS le seguenti sanzioni ridotte, che chiedevano a questo Organo
Giudicante di applicare:
- per il sig. Giuseppe Toma – dirigente dell’USD A.Toma di Maglie, la sanzione delle
inibizione per la durate di mesi sei;
- per il sig. Manta Cosimo – dirigente dell’USD A. Toma Maglie la sanzione della
inibizione per la durata di mesi sei;
- per la società USD A.Toma Maglie la penalizzazione di un punto in classifica da
scontarsi nella corrente stagione e l’ammenda di
€. 1.000,00.
La Commissione dichiarava di riservarsi l’esame e l’eventuale decisione con la statuizione finale.
Proseguito il giudizio per la sola posizione del calciatore Mendivil non comparso, veniva data lettura della
Memoria difensiva inviata dalla Toma Maglie in data 6/5/2011 e, dichiarata chiusa la fase istruttoria
dibattimentale, veniva data la parola all’avv. Monaco per la Procura Federale il quale, dopo breve discussione,
concludeva chiedendo affermarsi la responsabilità del calciatore German Patricio Mendivil e per l’effetto
infliggergli la sanzione della squalifica per anni due.
Prendeva quindi la parola il Presidente dell’USD A. a Toma Maglie il quale, riportandosi a quanto dedotto con
la succitata Memoria Difensiva del 6/5/2011, chiedeva – per il calciatore Mendivil – il minimo della sanzione.
Comunicato Ufficiale n. 69 - pag. 49 di 50
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, nel prendere atto dell’accordo intervenuto fra la Procura
Federale ed i deferiti innanzi menzionati (con esclusione del calciatore Mendivil non comparso); letto ed
applicato l’art.23 n.2 CGS, dispone l’applicazione delle sanzioni concordate (come da dispositivo) ritenendo
corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti e conseguentemente congrue le sanzioni nei
confronti dei richiedenti.
Va altresì affermata la responsabilità del calciatore German Patricio Mendivil (che non è comparso e non ha
utilizzato l’ipotesi di cui all’art.23 n.1 CGS innanzi richiamata), atteso che è stata acquisita al processo la prova
documentale della sua partecipazione in posizione irregolare, alle gare di “campionato” innanzi citate del
19/9/2010 (Carosino – Toma Maglie) e del 26/9/2010 (Toma Maglie – Mesagne) e di “Coppa Italia Dilettanti”
del 12/9/2010 (Gallipoli – Toma Maglie) e del 22/9/2010 (Toma Maglie - Gallipoli).
Risulta infatti dalla documentazione in atti che, a seguito del conseguito “transfert internazionale” argentino il
tesseramento del suddetto calciatore, per l’USD A.Toma Maglie è stato formalizzato solo in data 25/11/2010:
quindi in epoca successiva alla disputa delle gare succitate alle quali, pertanto la partecipazione del Mendivil
deve ritenersi inequivocabilmente irregolare.
Va quindi affermata la responsabilità del calciatore più volte innanzi citato per le violazioni contestategli e
punito nella misura (indicata in dispositivo) che ha tenuto conto dell’attenuante della sua buona fede per aver
ritenuto non necessario il “transfert internazionale argentino” per essere da tempo residente in Italia; per aver
ottenuto il passaporto italiano sin dal 28/11/2006; per essere residente a Genzano di Lucania e per aver preso
parte a gare ufficiali con la squadra locale; ancorchè verosimilmente in posizione irregolare a lui non nota.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
DELIBERA
- infliggersi alla USD A. Toma Maglie la punizione sportiva di un punto di penalizzazione nella classifica
della stagione sportiva in corso, oltre all’ammenda di € 1.000,00;
- infliggersi al sig. Giuseppe Toma, dirigente dell’USD A.Toma Maglie la sanzione dell’inibizione per la
durata di mesi sei;
- infliggersi al sig. Cosimo Manta, dirigente dell’USD A. Toma Maglie la sanzione della inibizione per la
durata di mesi sei;
- infliggersi al calciatore Mendivil German Patricio la squalifica fino al 30/6/2012.
Così deciso in Bari il 9/5/2011 nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia.
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Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 19/4/2011 prot. n.7746/1216/pf/1011 AA/aa) nei
confronti di:
1) German Patricio Mendivil, calciatore attualmente tesserato per la società USDA Toma Maglie;
2) Giuseppe Toma, dirigente della società USDA Toma Maglie;
3) Cosimo Manta, dirigente della società USDA Toma Maglie;
5) la società USD A. Toma Maglie
per rispondere
– il primo della violazione di cui agli artt.1, comma 1, in relazione all’art.10, commi 2 e 6, del CGS per
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver
disputato in data 12/9/2010, 19/9/2010, 22/9/2010 e 26/9/2010 quattro gare nelle file della società USDA Toma
Maglie senza averne titolo perché al momento non tesserato;
– il sig. Giuseppe Toma della violazione di cui agli artt.1, comma 1, in relazione all’art.10, commi 2 e 6, del
CGS per violazione dei principi di lealtà,correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per
aver sottoscritto le distinte delle gare dei giorni 12/9/2010, 16/6/2010 e 26/9/2010 in cui dichiarava che i
giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della
società di appartenenza, giusta norme vigenti, malgrado il calciatore German Patricio Mendivil non ne avesse
titolo;
– il sig. Cosimo Manta della violazione di cui agli artt.1, comma 1, in relazione all’art.10 commi 2 e 6, del CGS,
per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver
sottoscritto la distinta della gara del giorno 23/9/2010 in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano
regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta
norme vigenti, malgrado il calciatore German Patricio Mendivil non ne avesse titolo;
– la società USD A. Toma Maglie a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, del CGS,
per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo
interesse ai sensi dell’art.1, comma 5, CGS."