• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 75 del 16 Giugno 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto dell’11/5/2011 prot. n.8569/1686/pf09-10/AM/ma nei
confronti di:
1) il sig. Fernando Leone, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Botrugno già ASD San Cassiano (matricola
918043);
2) la società, ASD Botrugno (matricola 918043) già ASD San Cassiano
per rispondere
– il primo della violazione di cui agli artt.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.30,
comma 2 del vigente Statuto Federale per avere, in spregio ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva,
eluso il cd “vincolo di giustizia sportiva”, ovverosia, l’obbligo di accettare, in ragione della propria appartenenza
all’ordinamento settoriale sportivo e dei doveri assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena,
definitiva ed esclusiva efficacia di qualsivoglia provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti
delegati:
– la soc. ASD Botrugno già ASD San Cassiano, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4 comma 1
del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 75 del 16 Giugno 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto dell’11/5/2011 prot. n.8569/1686/pf09-10/AM/ma nei
confronti di:
1) il sig. Fernando Leone, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Botrugno già ASD San Cassiano (matricola
918043);
2) la società, ASD Botrugno (matricola 918043) già ASD San Cassiano
per rispondere
- il primo della violazione di cui agli artt.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.30,
comma 2 del vigente Statuto Federale per avere, in spregio ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva,
eluso il cd “vincolo di giustizia sportiva”, ovverosia, l’obbligo di accettare, in ragione della propria appartenenza
all’ordinamento settoriale sportivo e dei doveri assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena,
definitiva ed esclusiva efficacia di qualsivoglia provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti
delegati:
- la soc. ASD Botrugno già ASD San Cassiano, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4 comma 1
del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente
FATTO
Con nota del Presidente del Comitato Regionale AIA Puglia, A.B. Raffaele Giove, veniva rimessa alla Procura
Federale, per le eventuali determinazioni di propria competenza, copia di un verbale di identificazione redatto,
in data 6 aprile 2010 presso il Comando della Stazione dei Carabinieri di Taranto Salinella, relativa all’Arbitro
Effettivo Giuseppe Boschi della Sezione di Taranto nei confronti del quale era stata proposta una denunciaquerela
sporta dal sig. Fernando Leone, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Botrugno (già ASD
San Cassiano), per fatti occorsi in occasione della svolgimento della gara ASd San Cassiano – USD
Poggiardo 2007, disputata in data 28/2/2010 e valevole per il Campionato Regionale di Prima Categoria
stagione 2009-10.
Venivano quindi disposte dalla Procura Federale le indagini volte a verificare quanto segnalato con la
menzionata nota della Presidenza del Comitato Regionale AIA Puglia ed in particolare, l’avvenuto rispetto o
meno del c.d. “vincolo di giustizia sportiva” da parte del querelante sig. Fernando Leone, Presidente all’epoca
dei fatti della società ASD Botrugno già ASD San Cassiano.
Dall’esame della documentazione acquisita, la Procura Federale rilevava che in effetti il sig. Fernando Leone,
nella propria veste di Presidente della società ASD San Cassiano aveva sporto, in data 3/3/2010, un formale
atto di denuncia – querela nei confronti del sig. Giuseppe Boschi, Arbitro Effettivo della sezione AIA di Taranto,
per fatti occorsi in occasione della succitata gara, arbitrata da quest’ultimo, ASD San Cassiano – USD
Poggiardo 2007 disputata il giorno 28/2/2010.
- Con tale atto il querelante aveva posto all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria fatti attinenti lo
svolgimento della anzidetta gara accaduti durante e al termine della stessa.
Rilevava la Procura Federale che il sig. Leone non aveva chiesto, preventivamente, alcuna autorizzazione
federale, rendendosi così responsabile della violazione, del “vincolo di giustizia sportiva” di cui all’art.30 n.2 e
4 dello Statuto Federale; nonostante l’avvenuta remissione della querela del 16/4/2010.
Comunicato Ufficiale n. 75 - pag. 40 di 43
Sulla base dei succitati elementi acquisiti nel corso delle indagini, con la nota dell’11/5/2011 su menzionata, la
Procura Federale della FIGC deferiva a questa Commissione le parti innanzi menzionate per rispondere delle
violazioni loro ascritte.
Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, con racc.a.r. del 20/5/2011 la
Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva la convocazione delle parti innanzi menzionate per
l’udienza del 6 giugno 2011 alla quale compariva solo la Procura Federale in persona dell’avv. Giuseppe
Monaco.
Non comparivano, benché regolarmente convocati né il sig. Fernando Leone, né l’ASD Botrugno.
Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, prendeva la parola l’avv.Giuseppe Monaco, il quale, dopo
breve discussione, chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggersi le seguenti sanzioni:
- per il sig. Leone Fernando la inibizione di mesi sei;
- per la soc. ASD Botrugno la penalizzazione di 3 punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva
2010/2011 e l’ammenda di €500,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va affermata la responsabilità dei deferiti non essendo revocabile in dubbio che – sulla base della
documentazione acquisita al processo- il sig.Fernando Leone (all’epoca presidente dell’ASD Botrugno – già
ASD San Cassiano) si sia reso responsabile della violazione del “vincolo di giustizia Sportiva” (di cui all’art.30
n.2 e 4 dello Statuto Federale) per aver adito l’autorità giudiziaria, mediante la proposizione della querela (in
data 3/3/2010, nei confronti dell’arbitro sig. Giuseppe Boschi) che per giurisprudenza costante della Corte
Federale, costituisce pur sempre l’esercizio di un’azione legale ad iniziativa di parte, che richiede
necessariamente la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, nel caso in esame non richiesta.
Né può costituire esimente la circostanza secondo cui in data 16/4/2010 il deferito sig. Fernando Leone
avrebbe rimesso la querela (accettata dal querelato sig. Boschi), dal momento che la violazione al “vincolo di
giustizia sportiva” si è consumata all’atto della proposizione della querela, senza l’autorizzazione del Consiglio
Federale, a nulla rilevando il seguito e gli effetti dell’azione legale così come innanzi proposta.
All’affermazione di responsabilità del sig.Fernando Leone segue quindi la sanzione della sua inibizione nella
condivisa misura richiesta dal Procuratore Federale ed indicata in dispositivo.
Va altresì affermata la responsabilità diretta (ai sensi dell’art.4 comma 1 del CGS) alla ASD Botrugno (già ASD
San Cassiano) che va punita nella misura indicata in dispositivo, e che ha tenuto conto di quanto previsto,
dall’art.18 lettera g CGS, ai fini dell’efficacia delle sanzioni.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia,
DELIBERA
- affermarsi la responsabilità del sig.Fernando Leone ed infliggergli la sanzione della inibizione per la durata
di mesi sei;
- affermarsi la responsabilità della ASD Botrugno (già ASD San Cassiano) ed infliggerle (ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt.15 n.2 e n.1 lett. a CGS in relazione all’art.18 n.1 lett. f CGS) la sanzione
dell’ammenda di €500,00 e la penalizzazione di tre punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva
2011/2012 (ai fini dell’efficacia delle sanzioni ex art.18 lett g CGS).
Così deciso in Bari il 6/6/2011 nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia.
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 16/5/2011 (prot. n.8714/838pf10-11/SS/fc) nei
confronti di:
ASD Puglia Sport
per rispondere
- a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4 comma 2 del CGS, per le violazioni ascritte al sig.De
Nora Nicola
FATTO
Con nota del 28/1/2011, inviata all’”Associazione Italiana Allenatori di Calcio” ed alla FIGC, il sig. Antonio
Lorusso denunciava presunte irregolarità compiute dal tecnico sig.. De Nora Nicola, per aver esercitato, la sua
attività di tecnico, contemporaneamente per le società “USD Fortis Murgia Irsina”, “Puglia Sport Altamura” e
“ASD Agon Club”, così contravvenendo alla normativa di settore.
Disposte ed espletate le relative indagini, il collaboratore della Procura Federale accertava che il sig. Nicola De
Nora figurava inserito nei ruoli federali del Settore Tecnico, quale allenatore di base e che dai fogli di
censimento per la stagione sportiva del 2010-2011, il medesimo suddetto sig.De Nora, risultava
contemporaneamente indicato (alla data del 19/7/2010) quale Vice Presidente della ASD Puglia Sport
Altamura.
Circostanza questa confermata dal medesimo sig. De Nora il quale in sede di interrogatorio dinanzi
all’inquirente della Procura Federale, ammetteva di essere stato tesserato, nella stagione sportiva 2010-2011
per la soc. ”USD Fortis Murgia Irsina” come tecnico delle squadre giovanili e di essere stato,
contemporaneamente tesserato per un breve periodo dal 19/7/2010 sino al 30/8/2010 come vice – presidente
della soc. “ASD Puglia Sport di Altamura”.
Sulla base della documentazione acquisita, la Procura Federale deferiva il sig.De Nora alla Commissione
Disciplinare del Settore Tecnico (attesa la sua competenza specifica) e con la su menzionata nota del
16/5/2011 deferiva a questa Commissione la ASD Puglia Sport per responsabilità oggettiva ex art.4 comma 2
del CGS.
Verificata la regolarità delle contestazioni di rito, con racc.a.r.del 27/5/2011, la Commissione Disciplinare
Territoriale Puglia, disponeva la convocazione dell’ASD Puglia Sport per l’udienza del 13/6/2011 alla quale
compariva solo l’avv.Giuseppe Monaco per la Procura Federale.
Non compariva, ancorchè regolarmente convocata la “ASD Puglia Sport” che inviava, in data 3/6/2011 sue
deduzioni scritte, delle quali si dava atto e lettura prima che fosse dichiarata chiusa la fase istruttoria
dibattimentale.
Presa la parola l’avv.Giuseppe Monaco per la Procura Federale, dopo breve discussione chiedeva affermarsi
la responsabilità dell’ASD Puglia Sport di Altamura ed infliggerle la sanzione dell’ammenda di €200,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione non esservi dubbi sulla responsabilità oggettiva ex art.4 n.2 del CGS, contestata alla
“ASD Puglia Sport” dalla Procura Federale della FIGC, essendo stata acquisita agli atti del processo la prova
ampia ed inequivocabile che nel periodo – seppur breve- compreso fra il 19/7/2010 (data del foglio di
censimento dell’ASD Puglia Sport di Altamura) e quella del 30/8/2010 (data delle dimissioni del sig.Nicola De
Nora da socio e da vice presidente della ASD Puglia Sport), il più volte menzionato sig. Nicola De Nora sia
stato contemporaneamente tesserato quale tecnico ed allenatore di base della “USD Fortis Murgia Irsina” e
“Vice Presidente” della ASD Puglia Sport”
E’ quindi certo e pacifico che il sig. Nicola De Nora ha contravvenuto all’obbligo di richiedere ed ottenere la
sospensione dall’albo del Settore Tecnico ed ha quindi violato l’art.45 n.1 lett.C) dello Statuto della Lega
Nazionale Dilettanti rendendo così oggettivamente responsabile la ASD Puglia Sport (ai sensi dell’art.4 comma
2 CGS), la quale va pertanto punita come da dispositivo
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia,
DELIBERA
-infliggersi all’ “ASD Puglia Sport” di Altamura, l’ammenda di €200,00.
Così deciso in Bari il 13/6/2011 nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia.
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Comunicato Ufficiale N° 75 del 16 Giugno 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto dell’11/5/2011 prot. n.8569/1686/pf09-10/AM/ma nei
confronti di:
1) il sig. Fernando Leone, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Botrugno già ASD San Cassiano (matricola
918043);
2) la società, ASD Botrugno (matricola 918043) già ASD San Cassiano
per rispondere
– il primo della violazione di cui agli artt.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.30,
comma 2 del vigente Statuto Federale per avere, in spregio ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva,
eluso il cd “vincolo di giustizia sportiva”, ovverosia, l’obbligo di accettare, in ragione della propria appartenenza
all’ordinamento settoriale sportivo e dei doveri assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena,
definitiva ed esclusiva efficacia di qualsivoglia provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti
delegati:
– la soc. ASD Botrugno già ASD San Cassiano, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4 comma 1
del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente"