COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 24 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Gara: POL. D. NUOVO GLOBO – POL. ANDRIENSIS A.S.D. del 6 Marzo 2011. (Reclamo della società POL. D. NUOVO GLOBO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo nella delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 54 del 10 Marzo 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 24 Marzo 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
Gara: POL. D. NUOVO GLOBO - POL. ANDRIENSIS A.S.D. del 6 Marzo 2011. (Reclamo della società POL.
D. NUOVO GLOBO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo nella delibera pubblicata sul
Comunicato Ufficiale n° 54 del 10 Marzo 2011 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali,
letto il reclamo come proposto;
RILEVATO
1. che il reclamo è stato proposto per l’annullamento della sanzione dell’ammenda di Euro 50,00 inflitta dal
Primo Giudice;
2. che l’art. 45 n. 3 dichiara “non impugnabile” in alcuna sede, ad eccezione della infrazione del Presidente
Federale, il provvedimento disciplinare pecuniario non superiore a Euro 50,00 per le società partecipanti ai
campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica;
3. che pertanto, alla stregua di detto articolo del C.G.S. il reclamo si appalesa inammissibile e ne preclude
l’esame nel merito.
Tutto ciò premesso e ritenuto:
DELIBERA
a) Rigettarsi il reclamo come innazi proposto e, per l’effetto, addebitarsi la relativa tassa.
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