COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 31 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.C.D. MASSAFRA – A.S.D. ALBEROBELLONOCI del 13 Marzo 2011. (Reclamo della A.C.D. MASSAFRA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente LIBERO Vittorio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 16 Marzo 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 31 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.C.D. MASSAFRA – A.S.D. ALBEROBELLONOCI del 13 Marzo 2011. (Reclamo della A.C.D. MASSAFRA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente LIBERO Vittorio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 16 Marzo 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che il reclamo della società A.C.D. MASSAFRA è stato proposto e sottoscritto dal presidente sig. LIBERO Vittorio inibito fino al 17 aprile 2011 giusta Comunicato Ufficiale 55 del 16 marzo 2011; considerato che altrettanto invalida è la delega rilasciata dal medesimo presidente inibito sig. LIBERO Vittorio al dirigente sig. ANCONA Angelo per le ragioni suddette; considerato che ai sensi dell’art. 19 punto 2 lettera a del Codice di Giustizia Sportiva è fatto divieto a persona inibita di rappresentare la società nelle attività rilevanti per l’ordinamento sportivo, per cui va dichiarata inammissibile la proposizione del reclamo dinanzi citato; considerato altresì che non può neppure accedersi alla audizione personale del sig. LIBERO Vittorio dal momento che il reclamo non è stato proposto in proprio ma dalla società A.C.D. MASSAFRA dallo stesso presidente temporaneamente inibito P.Q.M. D E L I B E R A dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.C.D. MASSAFRA e per l’effetto addebitare la relativa tassa sul conto della società.
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