COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 31 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.C.D. OLIMPICA SURANO – A.S.D. CARMIANO del 13 Marzo 2011. (Reclamo della A.C.D. OLIMPICA SURANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo per 1 giornata in campo neutro e l’ammenda di € 800,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 16 Marzo 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 31 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.C.D. OLIMPICA SURANO – A.S.D. CARMIANO del 13 Marzo 2011. (Reclamo della A.C.D. OLIMPICA SURANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo per 1 giornata in campo neutro e l’ammenda di € 800,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 16 Marzo 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che è inammissibile il reclamo avverso la squalifica del campo per 1 giornata ai sensi dell’art. 45 punto 3 lettera C del Codice di Giustizia Sportiva; ritenuto altresì che l’aggressione subita dall’arbitro, a fine gara, unitamente alle altre vicende di antisportività puntualmente descritte dallo stesso arbitro nel suo rapporto, meritano la punizione dell’ammenda inflitta dal primo giudice che si appalesa adeguata alla gravità dei fatti occorsi P.Q.M. D E L I B E R A dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.C.D. OLIMPICA SURANO per la squalifica del campo; confermarsi nel resto le impugnate decisioni; addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società.
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