COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 31 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. UGGIANO CALCIO – GIOVENTU CALCIO CUTRO del 16 Gennaio 2011. (Reclamo della A.S.D. UGGIANO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800,00 e squalifica calciatore CAROPPO Alessandro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 20 Gennaio 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 31 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. UGGIANO CALCIO – GIOVENTU CALCIO CUTRO del 16 Gennaio 2011. (Reclamo della A.S.D. UGGIANO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800,00 e squalifica calciatore CAROPPO Alessandro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 20 Gennaio 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto dal quale con dovizia di particolari, è risultato che a colpirlo con un pugno al viso, è stato, senza ombra di dubbio, il calciatore CAROPPO Alessandro, la cui punizione inflitta dal primo giudice va confermata attesa la gravità dell’atto di violenza dallo stesso perpetrata nei confronti dell’arbitro, che per i fatti occorsi merita ampia e totale tutela; considerato altresì che non merita modifica alcuna anche il provvedimento dell’ammenda di € 800,00 a carico della società A.S.D. UGGIANO CALCIO atteso il comportamento particolarmente violento dei sostenitori della suddetta società P.Q.M. D E L I B E R A respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. UGGIANO CALCIO, e per l’effetto addebitare la relativa tassa sul conto della società.
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