COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 31 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: A.S.D. DIAVOLI ROSSI – A.C.D. MASSAFRA del 16 Gennaio 2011. (Reclamo della società A.C.D. MASSAFRA in data 16/02/2011 avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale in rigetto del ricorso di prime cure, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 49 del 10 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 31 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: A.S.D. DIAVOLI ROSSI - A.C.D. MASSAFRA del 16 Gennaio 2011. (Reclamo della società A.C.D. MASSAFRA in data 16/02/2011 avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale in rigetto del ricorso di prime cure, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 49 del 10 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo come proposto; letto il supplemento di rapporto reso dall’arbitro il 08/02/2011 al Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Puglia; Premesso e considerato - che ai termini dell’art. 29, co. 3, del C.G.S. “I Giudici sportivi giudicano...in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”; - che è, pertanto, da escludersi il sindacato dell’Organo di Giustizia Sportiva sul fatto della ripetizione del calcio di rigore assegnato dall’Arbitro in favore dell’A.S.D. DIAVOLI ROSSI al 22° del secondo tempo; - che, quindi, bene ha deciso il primo Giudice dichiarando l’inammissibilità del ricorso proposto dall’A.C.D. Massafra avverso la regolarità della gara osservando che “le doglianze...vertono su circostanze di carattere meramente tecnico rispetto alle decisioni adottate dall’Arbitro; - che la Commissione non ha motivo di assumere un diverso avviso, neppure alla luce di quanto dedotto nel reclamo, atteso che la decisione dell’arbitro è stata assunta in riferimento alle Regole nn. 5 e 15 del giuoco del calcio e, pertanto, ha natura tecnica; - che il Direttore di gara, nel supplemento di rapporto dell’8/2/2011, ha comunque chiarito di aver ordinato la ripetizione del calcio di rigore perché alcuni calciatori dell’A.S.D. DIAVOLI ROSSI avevano anzitempo sorpassato la linea di delimitazione dell’area avversaria; tutto ciò premesso e considerato, DELIBERA a) rigettarsi il reclamo ed addebitarsi la relativa tassa sul conto della Società istante.
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