COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 7 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara: U.S. AUDACE CERIGNOLA – U.S.D. TERLIZZI CALCIO del 6 Gennaio 2011. (Reclamo della U.S.D. TERLIZZI CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 20 Gennaio 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 7 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara: U.S. AUDACE CERIGNOLA – U.S.D. TERLIZZI CALCIO del 6 Gennaio 2011. (Reclamo della U.S.D. TERLIZZI CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 20 Gennaio 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; uditi i rappresentanti delle società; sentito l’arbitro, un suo assistente e il Commissario di campo che hanno riferito di non aver avuto conoscenza delle aggressioni subite dalla U.S.D. TERLIZZI CALCIO prima della gara; considerato che, pur ritenendo sussistenti sia l’aggressione che il clima intimidatorio denunciati dalla società U.S.D. TERLIZZI CALCIO ad opera di tifosi della società U.S. AUDACE CERIGNOLA che, sicuramente appartengono ad un comportamento antisportivo e censurabile, già punito in altra sede dal Giudice Sportivo, tutto ciò non autorizza a ritenere che tale comportamento abbia influito sul regolare svolgimento della gara (art. 17 n. 4 Codice di Giustizia Sportiva) essendo risultato dalle indagini esperite che, la squadra U.S.D. TERLIZZI CALCIO ha ugualmente e con vigore agonistico portato a termine l’incontro senza alcuna manifesta ridotta capacità agonistica; ritenuto pertanto, che non può trovare accoglimento il reclamo proposto dalla società U.S.D. TERLIZZI CALCIO per le ragioni suddette P.Q.M. D E L I B E R A respingere il reclamo proposto dalla società U.S.D. TERLIZZI CALCIO e per l’effetto confermare il risultato di 2 - 0 in favore della società AUDACE CERIGNOLA così come conseguito sul campo; addebitare la relativa tassa sul conto della società.
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