COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 7 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE – A.S.D. VALENZANO JAPIGIA del 20 Marzo 2011. (Reclamo della A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 e inibizione sig. PAVONE Nicola di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 57 del 24 Marzo 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 7 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE – A.S.D. VALENZANO JAPIGIA del 20 Marzo 2011. (Reclamo della A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 e inibizione sig. PAVONE Nicola di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 57 del 24 Marzo 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; considerato che il comportamento del dirigente della società A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE sig. PAVONE Nicola, pur dovendosi qualificare violento nei confronti dell’arbitro assistente, può ritenersi adeguatamente punito con la inibizione fino al 24 Marzo 2013; ritenuto altresì che non merita censura alcuna la sanzione dell’ammenda inflitta dal primo giudice che ha, giustamente, tenuto conto, nella irrogazione della sanzione, della recidiva contestata che questa Commissione Disciplinare Territoriale condivide e conferma P.Q.M. D E L I B E R A ridursi la inibizione inflitta al sig. PAVONE Nicola al 24 Marzo 2013; confermarsi nel resto lle impugnate decisioni; non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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