COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 7 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. NUOVA SPONGANO – A.S.D. MINERVINO del 27 Febbraio 2011. (Reclamo della A.S.D. MINERVINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 200,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 3 Marzo 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 7 Aprile 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara: A.S.D. NUOVA SPONGANO – A.S.D. MINERVINO del 27 Febbraio 2011. (Reclamo della A.S.D.
MINERVINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per
l’ammenda di € 200,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 3 Marzo 2011 del
Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato sufficiente e completa conferma negli atti
ufficiali, per cui, fermo restando la responsabilità della A.S.D. MINERVINO per il comportamento dei propri
sostenitori che va tuttavia adeguatamente punita con la sanzione dell’ammenda di € 100,00 così ridotta la
punizione adottata dal primo giudice
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi a € 100,00 l’ammenda a carico della società A.S.D. MINERVINO e per l’effetto non addebitare la tassa
stante il parziale accoglimento del ricorso.
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