COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 7 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI Gara: A.S.D. ORATORIO MODUGNO – A.S.D. ATLETICO PALO del 13 Marzo 2011. (Reclamo della società A.S.D. ATLETICO PALO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale a carico dei dirigenti BELLISARIO GIUSEPPE, SICILIANO ANGELO, DE MASTRO PASQUALE nonché dei calciatori MERCURIO FILIPPO, LOPEZ CHRISTIAN e CARBONARA GIUSEPPE, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 37 del 16/3/2011 della Delegazione Provinciale di Bari.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 7 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI Gara: A.S.D. ORATORIO MODUGNO - A.S.D. ATLETICO PALO del 13 Marzo 2011. (Reclamo della società A.S.D. ATLETICO PALO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale a carico dei dirigenti BELLISARIO GIUSEPPE, SICILIANO ANGELO, DE MASTRO PASQUALE nonché dei calciatori MERCURIO FILIPPO, LOPEZ CHRISTIAN e CARBONARA GIUSEPPE, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 37 del 16/3/2011 della Delegazione Provinciale di Bari. Comunicato Ufficiale n. 61 - pag. 41 di 41 Esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo come proposto; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; rilevato preliminarmente che il reclamo concernente il calciatore MERCURIO GIUSEPPE è inammissibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 n. 3/A del Codice di Giustizia Sportiva; che per quanto concerne tutti gli altri incolpati l’istruttoria ha dato conferma dei comportamenti e delle frasi oltraggiose ad essi contestate come pure la certezza della loro identità; che tuttavia si appalesa l’opportunità di infliggere a tutti gli incolpati sanzione più adeguata alla effettiva entità delle infrazioni commesse; che viene disattesa la richiesta della reclamante in ordine ad un confronto con l’arbitro della gara perché tassativamente vietato dal Codice di Giustizia Sportiva. Tutto ciò premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo come innanzi proposto dalla società A.S.D. ATLETICO PALO DELIBERA 1) ridursi l’inibizione inflitta dal Primo Giudice al Sig. BELLISARIO GIUSEPPE fino al 30 Giugno 2011; 2) ridursi la squalifica inflitta dal Primo Giudice al Sig. SICILIANO ANGELO fino al 30 Maggio 2011; 3) ridursi la squalifica inflitta dal Primo Giudice al Sig. DE MASTRO PASQUALE fino al 30 Maggio 2011; 4) ridursi la squalifica inflitta dal Primo Giudice al calciatore LOPEZ CHRISTIAN fino a tutto al 30 Giugno 2011; 5) ridursi la squalifica inflitta dal Primo Giudice al calciatore CARBONARA GIUSEPPE a due giornate effettive di gara;
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